DECRETO “CURA ITALIA” DEL 17 MARZO 2020 - Le novità in breve
Il decreto è composto di 127 articoli così suddivisi :
Articoli da 1 a 18 riguardano le misure per il servizio sanitario nazionale;
Articoli da 19 a 48 riguardano le misure a sostegno del lavoro;
Articoli da 49 a 71 riguardano misure di sostegno alla liquidità di famiglie e imprese;
Articoli da 72 a 127 riguardano ulteriori disposizioni di vario genere.
Per gli operatori del settore agricolo possono rivestire interesse gli artt. 30-32-78 e 105.
Per gli operatori di società sportive dilettantistiche e enti del terzo settore possono rivestire interesse gli artt. 35 -95 -96.
Per gli operatori del settore spettacolo, cultura, eventi possono rivestire interesse gli artt. 38-88-89-90.

Per tutti possono rivestire interesse gli artt. 83, 84 e 103 in tema di sospensione dei termini della giustizia e 104 in tema di proroga della scadenza dei documenti di identità.
Si riassumono sinteticamente i principali provvedimenti che possono essere di diretto interesse :
- sospensione versamenti fiscali (art. 62) : per le imprese ed i professionisti con volume d'affari non superiore ad € 2 milioni sono sospesi tutti i pagamenti di contributi, ritenute ed IVA in scadenza dall'8 marzo al 31 marzo 202I. I pagamenti possono essere effettuati in unica soluzione il 31 maggio oppure in 5 rate mensili a decorrere dal 31 maggio. Per i soggetti appartenenti ai settori più colpiti (elencati all'art. 61) la sospensione riguarda i pagamenti in scadenza dal 8 marzo al 30 aprile;
- credito d'imposta canone locazione negozio (art. 65) : è riconosciuto come credito d'imposta per l'anno 2020 il 60% del canone di locazione di immobili con categoria catastale C1 (negozi) del solo mese di marzo. Il credito può essere utilizzato solo in compensazione. Sono esclusi da tale beneficio le attività per le quali non è stata disposta la chiusura obbligatoria a seguito dell'emergenza.
- bonus una tantum partite iva (art. 27) : ai liberi professionisti titolari di partita IVA ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tranne professionisti iscritti ad ordini e chi ha anche redditi da pensione/lavoro) ha diritto ad un bonus una tantum di € 600,00 per il mese di marzo 2020(la richiesta va inoltrata direttamente all'INPS tramite CAF o tramite proprio PIN personale);
- sospensione mutuo prima casa (art. 54) : è esteso ai soggetti titolari di partita IVA (compresi professionisti iscritti ad ordini ma escluso chi ha redditi da pensione/lavoro) il diritto di ottenere la sospensione del mutuo sulla prima casa per un periodo di 9 mesi decorrenti dal 17 marzo. La domanda va inoltrata direttamente al proprio istituto di credito e va autocertificato che il proprio reddito relativo al periodo 21 febbraio 2020 - data di presentazione della domanda sia diminuito calato di oltre il 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019.
- cassa integrazione (art. 22) : tutti i datori di lavoro di qualsiasi settore, anche chi ha un solo dipendente, può ricorrere alla cassa integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane. Il periodo per cui può essere richiesta parte dal 23 febbraio. La domanda deve essere presentata tramite il consulente del lavoro alla Regione; il pagamento al lavoratore viene effettuata direttamente dall'INPS in misura piena.
- sospensione finanziamenti e mutui imprese (art. 56) : è prevista una moratoria fino al 30 settembre per finanziamenti, leasing, mutui, aperture di credito di tutte le imprese. Tutte le rate possono essere sospese e si può scegliere se pagare solo gli interessi durante tale periodo oppure slittare l'intero piano di ammortamento. Inoltre fino al 30 settembre non possono in alcun caso essere revocati o ridotti affidamenti in essere. La domanda va presentata direttamente al proprio istituto di credito. Possono accedere a tale beneficio le imprese la cui esposizione debitoria non è già stata classificata come deteriorata;
- Disapplicazione ritenuta d'acconto (art. 62 comma 7): tutti i professionisti con ricavi minori di € 400.000 ( riferito al 2019) senza dipendenti possono non applicare la ritenuta d'acconto sulle fatture emesse nei mesi marzo ed aprile. Le ritenute d'acconto vanno versate direttamente dai professionisti stessi il 31 maggio oppure in 5 rate successive al 31 maggio. La disapplicazione è facoltativa e va indicata espressamente in fattura;
- Sospensione cartelle esattoriali e atti di accertamento (artt. 67 e 68) : fino al 31 maggio è sospesa l'emissione di cartelle di pagamento e di ogni altro atti di accertamento e/o riscossione ed inoltre sono sospesi i termini di pagamento delle cartelle già emesse e non scadute. Le cartelle già ricevute il cui termine di pagamento scade tra l'8 marzo e il 31 maggio andranno pagate entro il 30 giugno;
- Proroga termine rottamazioni (art. 68) : i termini di pagamento delle rate rottamazioni con scadenza del 28 febbraio sono prorogati al 31 maggio. Per chi ha già pagato non si da luogo a rimborsi;
- Congedi speciali per lavoratori autonomi (art. 23) :chi è iscritto alla gestione separata INPS o INPS commercianti (partite IVA senza ordini professionali) ed ha figli minori di 12 anni ha diritto a 15 giorni di congedo speciale da non usufruire contemporaneamente al coniuge. Il congedo viene erogato dall'INPS in misura pari a circa 20 € giornalieri. In alternativa è possibile richiedere un bonus baby-sitting di 600,00 da erogare tramite libretto famiglia (in tal caso la misura è utilizzabile anche da lavoratori autonomi non iscritti all'INPS). La richiesta può riguardare periodi successivi al 5 marzo. La domanda va inoltrata direttamente all'INPS tramite proprio PIN personale o tramite CAF.
- Proroga assemblee società (art. 106) :I termini di approvazione dei bilanci di esercizio sono prorogati al 30 giugno.
- Sospensione pagamento contributi lavoro domestico (art. 37) :I pagamenti dei contributi dei lavoratori domestici scadenti tra il 23 febbraio ed il 31 maggio sono sospesi e dovranno essere pagati il 10 giugno;
- Credito d'imposta per le sanificazioni ( art. 64): per le imprese i professionisti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per le sanificazioni degli ambienti di lavoro e degli strumenti fino ad un massimo di € 20.000.