Il lavoro dipendente all’estero non ostacola il forfetario

31.05.2019

Con la risposta interpello n. 173, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'aver intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente all'estero non ostacola l'applicazione del regime forfetario rispetto a una nuova attività, anche se questa venga svolta prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro estero.

In base all'art. 1 comma 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, è precluso il regime forfetario se l'attività (d'impresa o di lavoro autonomo) è esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
La finalità della norma è di evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo.

La verifica del requisito della prevalenza sulla base dei ricavi e compensi percepiti va effettuata solo al termine del periodo d'imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2019, § 2.3.2). Poiché la nuova causa ostativa si applica dal 1° gennaio 2019, la prima verifica deve essere condotta a fine 2019 sulla base delle operazioni effettuate nell'anno; ai fini dell'accesso al regime dal 2019, quindi, è irrilevante l'eventuale prevalenza che venisse accertata nel 2018 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6 maggio 2019 n. 134).

La causa ostativa va valutata rispetto ai rapporti lavorativi produttivi delle seguenti categorie reddituali (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2019, § 2.3.2):
- redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR;
- redditi assimilati a quelli lavoro dipendente (art. 50 del TUIR) riconducibili alle seguenti categorie: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative, indennità e compensi corrisposti al dipendente da terzi, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione dei compensi a revisori e sindaci di società, compensi per l'attività intramuraria.

La causa ostativa non è configurabile quando il rapporto di lavoro dipendente sia cessato per il sopraggiungere del pensionamento obbligatorio nei termini di legge. In quest'ipotesi, l'eventuale attività autonoma del pensionato-contribuente forfetario potrebbe anche essere svolta prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro. A tale caso non sembrano assimilabili quelli in cui il pensionamento intervenga per effetto della volontaria adesione del soggetto a istituti che consentano l'uscita anticipata dal mondo del lavoro.
Fatta eccezione per il pensionamento obbligatorio, ai fini dell'operatività della causa ostativa, si prescinde dal motivo per cui il rapporto lavorativo rilevante sia stato interrotto, ad esempio, a causa di licenziamento o dimissioni. Pertanto, in tali casi, la verifica della prevalenza deve sempre essere effettuata.

Con la risposta a interpello pubblicata ieri, l'Agenzia esamina il caso di un cittadino italiano residente all'estero che ha intrattenuto, sempre all'estero, rapporti di lavoro dipendente. Nella prospettiva di rientrare in Italia per avviare un'attività di lavoro autonomo, è stata chiesta l'applicabilità del regime forfetario, anche se la nuova attività potrebbe essere svolta principalmente nei confronti del suo ultimo datore di lavoro.

L'Agenzia osserva che la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso all'estero un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza (biennio precedente), non consentirebbe di realizzare lo scopo che la causa ostativa intende perseguire, ossia l'artificiosa trasformazione del precedente rapporto in un altro per il quale si può fruire del regime agevolato, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero.
Pertanto, fermi gli altri requisiti per applicare il regime e sul presupposto che il contribuente rientri in Italia e sia ivi residente, ai fini fiscali, è possibile beneficiare delle disposizioni di favore, non configurandosi la causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) sopra citata.

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