IMU: versamento dell'acconto entro il 17.6.2019

1premessa
Scade il 17.6.2019 (in quanto il 16 è domenica) il termine entro cui deve essere versata la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019.
Rispetto allo scorso anno non sono intervenute modifiche rilevanti alla disciplina dell'imposta.
La legge di bilancio 2019, tuttavia, non ha previsto l'estensione della disposizione contenuta nell'art. 1 co. 26 della L. 208/2015 che prevede che per gli anni dal 2016 al 2018 sia sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedevano aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Dall'anno 2019, quindi, non operando la disposizione menzionata, potranno essere aumentate le aliquote precedentemente deliberate fino a raggiungere i limiti massimi stabiliti dalla legge. Pertanto, i Comuni che non avevano ancora raggiunto le aliquote massime potevano aumentarle in relazione ai tributi locali (IMU e TASI) e all'addizionale comunale IRPEF entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019.
Si riepilogano di seguito gli aspetti principali della disciplina dell'IMU e si rinvia, per un approfondimento, alle relative Analisi3.
2Soggetti passivi
I soggetti passivi dell'IMU sono individuati dall'art. 9 co. 1 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 come segue:
- in linea di massima, soggetto passivo è il proprietario dell'immobile,
- tuttavia, se l'immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto, e non il proprietario (anche detto "nudo proprietario")4.
I soggetti passivi dell'IMU5, quindi, sono:
- il proprietario dell'immobile6;
- il titolare del diritto reale di godimento su una cosa altrui:
- usufrutto;
- uso;
- abitazione;
- enfiteusi;
- superficie;
- il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing;
- il concessionario di aree demaniali in regime di concessione.
Soggetti passivi IMU
Soggetti titolari
di diritti reali sull'immobile
Soggetti non titolari
di diritti reali sull'immobile
Proprietario
Locatario finanziario
Usufruttuario
Concessionario di beni demaniali
Usuario
Coniuge separato
assegnatario della casa coniugale
Titolare del diritto di abitazione
Enfiteuta
Titolare del diritto di superficie
Non sono soggetti passivi IMU
Nudo proprietario
Comodatario
Locatore finanziario
Affittuario
Concedente di diritti reali
Coniuge proprietario non assegnatario
della casa coniugale in caso di separazione legale, annullamento,
scioglimento, cessazione
degli effetti civili del matrimonio
2.1 Coniuge superstite titolare del diritto di abitazione
Nel caso di decesso di un coniuge sorge in capo a quello superstite (che quindi diventa soggetto passivo dell'IMU) il diritto di abitazione della casa che "era adibita a residenza familiare"7.
L'art. 540 c.c., infatti, stabilisce che "al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni"8.
In dottrina9 è opinione diffusa che menzionando il diritto "di abitazione" nel sopracitato art. 540 il legislatore abbia voluto riferirsi al diritto reale di cui all'art. 1022 c.c. secondo cui "chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia"10.
Il diritto di abitazione scaturisce ex lege per effetto dell'apertura della successione, con riferimento al diritto sulla casa già spettante al defunto, se la casa sia stata "di proprietà del defunto" o di proprietà comune del defunto e del coniuge superstite11.
Si ipotizzi che la casa di residenza familiare sia di proprietà di due coniugi (Tizio e Sempronia) ciascuno per la metà. Anche in presenza di figli, al coniuge superstite (Sempronia) spetta il diritto di abitazione sulla quota che era di proprietà dell'altro coniuge (Tizio). Quindi, dopo il decesso Sempronia sarà contestualmente proprietaria di una parte dell'immobile e titolare del diritto di abitazione sulla restante (ereditata anche dai figli che restano nudi proprietari). In tale situazione, nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale, Sempronia non dovrà versare nulla a titolo di IMU (e TASI) per l'anno 2019.
Diritto di abitazione sulla proprietà del defunto o comune tra i coniugi
È controverso se il diritto di abitazione sorga, limitatamente alla quota del de cuius, anche se i beni fossero in comproprietà non già con l'altro coniuge, ma con un terzo12.
Come affermato dalla Cass. 22.7.91 n. 8171 "Al coniuge sono riservati, in ogni caso, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni tra i due coniugi. Tali diritti, gravando, come espressamente stabilisce il secondo comma dell'art. 540 c.c. della nuova formulazione, sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli, presuppongono, per la loro concreta realizzazione, l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al «de cuius» o in comunione a costui e all'altro coniuge, essendo manifestamente inammissibile una loro estensione a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto a altri soggetti".
Nello stesso senso Cass. sez. II 10.3.87 n. 2474, ove si aggiunge che "l'attribuzione del nuovo diritto al coniuge superstite rimane circoscritto nell'ambito di quanto rientrava nella sfera dominicale del «de cuius»".
In conclusione, dovrebbe potersi ritenere che il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite sorga limitatamente alla quota di proprietà del defunto o di proprietà comune dei coniugi.
Per fare un esempio, quindi, se la casa di residenza familiare risulta in comproprietà di Tizio (coniuge defunto per la quota di 1/2), Caio (figlio per la quota di 1/4) e Sempronia (nuora per la quota di 1/4), il coniuge superstite (Mevia) avrebbe il diritto di abitazione della sola quota di Tizio13.
In questo caso, i soggetti obbligati al pagamento dell'IMU sarebbero Mevia per la quota di 1/2 in diritto di abitazione, Caio per la quota di 1/4 in piena proprietà e Sempronia per la quota di 1/4 in piena proprietà.
2.2 Contitolarità del diritto reale
Quando più soggetti sono contitolari del diritto reale posto a fondamento del possesso dell'immobile (es. comproprietà o co-usufrutto dello stesso immobile), ogni contitolare è soggetto passivo limitatamente alla propria quota. Lo stesso principio opera quando, su quote distinte del medesimo immobile, gravano diversi diritti reali (es. usufrutto del soggetto A sul 50% dell'immobile; piena proprietà del soggetto B sull'altro 50%).
2.3 Immobili in eredità
In caso di morte, gli eredi succedono al de cuius nella titolarità dei diritti di quest'ultimo e, di conseguenza, nella soggettività passiva.
Pertanto, essi devono provvedere al pagamento del tributo comunale:
- per conto del defunto, fino alla data del decesso;
- per conto proprio, per il periodo successivo, sulla base delle quote a loro riconosciute in caso di successione legittima, o indicate nel testamento in caso di successione testamentaria14.
Non è prevista alcuna sospensione o differimento dei termini del pagamento, anche se gli immobili non sono ancora stati ripartiti tra gli eredi.
Nel caso in cui l'accettazione dell'eredità intervenga successivamente, gli eredi sono obbligati al pagamento dell'imposta dalla data in cui si è aperta la successione, in quanto gli effetti dell'accettazione retroagiscono alla data del decesso15.
2.4 immobili in leasing
In caso di locazione finanziaria, la norma deroga le regole ordinarie in materia di IMU e TASI poiché il soggetto passivo è l'utilizzatore, anche se questi non vanta un diritto reale sull'immobile.
Rispetto agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria16, il soggetto passivo dell'IMU è il locatario (art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011).
La soggettività passiva IMU si configura in capo al locatario finanziario a decorrere "dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto" di leasing17.
Una questione che ha incrementato il contenzioso riguarda l'individuazione del momento che segna la cessazione del rapporto di dominio/responsabilità sulla cosa locata da parte dell'utilizzatore e, in particolare, se tale momento coincide con la formale scadenza o risoluzione del contratto di leasing, oppure con quello (eventualmente successivo) in cui interviene la materiale riconsegna del bene nei confronti della società locatrice.
Al riguardo, Cass. 22.5.2019 n. 13793 ha deciso che la risoluzione del rapporto di leasing fa ritornare automaticamente al locatore proprietario dell'immobile (società di leasing) la soggettività passiva dell'imposta in questione a prescindere dalla restituzione materiale del bene da parte dell'utilizzatore. È stato ritenuto, pertanto, che sia il titolo (cioè il contratto stipulato) a determinare la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene. Al riguardo la normativa della TASI non può essere applicata in quanto riguarda un diverso tributo e non riveste alcuna valenza interpretativa18.
3Presupposto impositivo dell'IMU
In generale, presupposto dell'IMU è il possesso di immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli,
così come definiti dall'art. 2 co. 1 del DLgs. 504/92 (decreto ICI)19.
Come precisato dal Min. Economia e Finanze nella circ. 18.5.2012 n. 3/DF, § 3, inoltre:
- sono assoggettati all'imposta tutti i suddetti immobili, a prescindere dall'uso cui sono destinati ed indipendentemente dalla loro classificazione catastale;
- sono compresi anche gli immobili strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa20 (per gli immobili "merce" invenduti delle imprese di costruzione che godono dell'esenzione si veda il § 5.7).
Definizioni contenute nell'art. 2 co. 1 del DLgs. 504/92
"Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile"21.
3.1 Eliminazione dell'IMU per l'abitazione principale
La legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 27.12.2013 n. 14722) ha stabilito che, a decorrere dal 201423, l'IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze24, ad eccezione delle unità immobiliari e le relative pertinenze censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
3.1.1 Definizione di abitazione principale ai fini IMU
Le definizioni di abitazione principale e delle relative pertinenze ai fini dell'imposta municipale propria sono contenute nell'art. 13 co. 2 del DL 201/2011.
L'abitazione principale è definita come "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
Coincidenza di dimora e residenza anagrafica
Pertanto, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell'IMU, è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:
- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.
Quindi, per beneficiare della norma di favore che a partire dal 2014 prevede l'esclusione dall'IMU per l'abitazione principale, assumono rilevanza le sole situazioni di coincidenza della residenza anagrafica rispetto alla dimora abituale.
Dimora e residenza dei componenti del nucleo familiare in immobili diversi nello stesso Comune
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale (dal 2014 esenzione) e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
Per poter accedere all'esclusione dell'IMU non è quindi sufficiente la residenza anagrafica, ma deve sussistere il requisito della dimora abituale25.
Se, ad esempio, nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso Comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell'ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso Comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione26.
Dimora e residenza dei componenti del nucleo familiare in immobili diversi in Comuni diversi
In considerazione del fatto che l'immobile deve essere utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare, sono evidenti le problematiche che ne possono derivare nel momento in cui i membri dello stesso nucleo familiare stabiliscono la residenza in immobili situati in Comuni diversi27.
Il tema ha generato un considerevole contenzioso anche per l'interpretazione estensiva fornita dal MEF.
Nella circ. 18.5.2012 n. 3/DF e nelle risposte 20.1.2014, il Min. Economia e Finanze, infatti, ha precisato che il legislatore non ha stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi e che l'esenzione si applica per entrambi gli immobili.
Secondo il MEF, quindi, entrambe le unità immobiliari possono essere considerate come abitazioni principali "poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative"28.
Al riguardo si segnala la Cass. 7.6.2018 n. 14793 che ha giudicato decisivo per il disconoscimento dell'abitazione principale ai fini ICI i bassi consumi elettrici. La sentenza è importante perché individua indici presuntivi sulla sussistenza della dimora abituale, rilevanti anche ai fini IMU, quali i consumi ridotti, l'assenza del medico curante, il lavoro o la frequenza scolastica dei figli in altro Comune29.
Se il marito dimora e risiede nell'immobile A sito nel Comune di Aosta e la moglie dimora e risiede nell'immobile B sito nel Comune di Torino, entrambi gli immobili sono esenti dall'IMU (ad eccezione delle unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 e A/9).
Ubicazione degli immobili
Agevolazione prevista
per l'abitazione principale
Marito dimora e risiede nell'immobile A
Immobili nello stesso Comune
Per un solo immobile
Moglie dimora e risiede nell'immobile B
Marito dimora e risiede nell'immobile A
Immobili in Comuni diversi
Per entrambi gli immobili
Moglie dimora e risiede nell'immobile B
Unicità dell'unità immobiliare
Sotto un altro profilo, l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto. Pertanto, nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un'abitazione composta da due unità immobiliari distintamente accatastate ma unitariamente utilizzate (es. due appartamenti contigui), ai fini dell'IMU può essere considerata quale abitazione principale una sola delle predette unità immobiliari, fino a quando venga effettuata la fusione catastale mediante:
- iscrizione unitaria in Catasto dell'unità immobiliare risultante;
- attribuzione ad essa di un'unica rendita.
Come precisato dalle risposte Min. Economia e Finanze 20.1.2014, inoltre, il proprietario di un'abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU a partire dall'1.1.2014 (anche se parzialmente locata, l'abitazione principale non perde tale destinazione).
3.1.2 Definizione di pertinenze dell'abitazione principale ai fini IMU
Ai fini dell'IMU, si intendono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente:
- un'unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all'abitazione come vano accessorio di quest'ultima;
- un'unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
- un'unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).
Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell'abitazione principale cui si riferiscono.
In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), l'IMU va quindi versata nei modi e termini previsti per gli "altri immobili"30.
Fig. 1 - IMU per le abitazioni principali
3.2 Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9
I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale continuano a pagare l'imposta.
In questi casi, l'aliquota rimane quella dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200,00 euro31 32.
La detrazione di 200,00 euro deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
A decorrere dall'anno 2014, invece, è stata eliminata la maggiorazione della detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni.
Esempio - Abitazione principale "di lusso"
Si ipotizzi che il signor Mario Rossi possieda, dall'1.1.2015, al 100% un immobile sito nel Comune di Torino che costituisce abitazione principale, classificato nella categoria catastale A/1 con rendita pari a 2.800,00 euro.
Per le unità abitative adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 il Comune di Torino ha deliberato per l'anno 2018 l'aliquota del 6 per mille (aliquota peraltro confermata anche per il 2019 con delibera 25.3.2019).
Quindi, il calcolo da effettuare per il versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2019 è il seguente:
- Rendita catastale rivalutata: 2.800,00 euro × 1,05 = 2.940,00 euro;
- Base imponibile IMU: 2.940,00 × 160 (coefficiente moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo A) = 470.400,00 euro;
- Aliquota IMU 2018: 0,60%;
- Detrazione per l'abitazione principale: 200,00 euro;
- IMU annua 2018: 470.400,00 × 0,60% = 2.822,40 euro - 200,00 euro = 2.622,40;
- IMU da versare per la prima rata del 2019: 2.622,40 euro : 2 =1.311,20 euro.
F24 Ordinario
F24 Semplificato
3.3 Anziani o disabili - Assimilazione all'abitazione principale a discrezione dei Comuni
Ai sensi del co. 2 dell'art. 13 del DL 201/2011, da ultimo modificato dall'art. 9-bis co. 1 del DL 28.3.2014 n. 47 (conv. L. 23.5.2014 n. 80), i Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata33.
Seppur la norma non lo dica esplicitamente, quindi, per quanto concerne l'IMU 2019, nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato dette assimilazioni, nulla dovrà essere versato per quest'anno se le unità immobiliari sono classate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9.
3.4 assimilazione ex lege - Cittadini italiani residenti all'estero
A decorrere dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DL 201/2011 modificato dall'art. 9-bis co. 1 del DL 47/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso34.
L'assimilazione interessa soltanto i pensionati nei Paesi esteri di residenza.
Nessuna agevolazione spetta quindi ai cittadini italiani che risiedono all'estero per lavoro35.
3.5 ULTERIORI assimilazioni all'abitazione principale
Nel disporre quali tipologie di immobili sono (possono a discrezione dei Comuni o sono ex lege36) assimilate all'abitazione principale, l'art. 13 co. 2 del DL 201/2011, modificato dal co. 707 lett. b) n. 3 dell'art. 1 della L. 147/2013, dispone che, a decorrere dal 2014, l'IMU non è dovuta anche per:
- gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
Seppur la norma non preveda espressamente delle assimilazioni, in via interpretativa si ritiene che le fattispecie di immobili sopraelencate consistano in assimilazioni all'abitazione principale37. Come precisato dal MEF nelle risposte 3.6.2014, il regime applicativo per le abitazioni principali include anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Per come è scritta la disposizione, considerato che non sono state poste delle eccezioni per via della categoria catastale degli immobili, l'assimilazione all'abitazione principale opera ex lege anche per i fabbricati "di lusso". Quindi l'immobile assimilato all'abitazione principale seguirà lo stesso trattamento delle altre abitazioni principali, ossia:
- se non è "di lusso" è escluso dal pagamento dell'IMU;
- se è accatastato in A/1, A/8 o A/9 è soggetto ad IMU con l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per l'abitazione principale38.
3.5.1 Casa coniugale assegnata al coniuge
Testualmente, l'art. 13 co. 2 del DL 201/2011 stabilisce che "l'imposta municipale propria non si applica, altresì: (...) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
L'art. 4 co. 12-quinquies del DL 16/2012, conv. L. 44/2012, inoltre, statuisce che, ai soli fini dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione39.
È evidente che la disposizione prevista per l'IMU opera nei casi in cui l'immobile assegnato è di proprietà, interamente o pro quota, del coniuge non assegnatario.
Seppur la norma non lo dica esplicitamente, considerato che in base alle regole attuali non scontano l'IMU le abitazioni principali che non sono accatastate in A/1, A/8 e A/9, anche per le case coniugali assegnate all'ex coniuge non dovrà essere versata l'imposta se non sono considerate "di lusso"40.
In altre parole, per la casa coniugale, il coniuge assegnatario della stessa:
- deve versare entro il 17.6.2019 la prima rata dell'IMU per l'anno 2019 se l'abitazione principale è un immobile accatastato in A/1, A/8 o A/9 (deve essere applicata l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale);
- non deve versare nulla per l'anno 2019 se l'abitazione principale è un immobile accatastato nelle altre categorie catastali.
Diritto di abitazione per l'assegnatario ex convivente
Come anzidetto, quindi, in caso di separazione o divorzio, secondo l'art. 4 co. 12-quinquies del DL 16/2012, ai soli fini IMU, il diritto di abitazione è riconosciuto in capo al coniuge assegnatario, indipendentemente dall'eventuale quota di possesso della casa coniugale.
La Corte di Cassazione, sentenza 30.4.2019 n. 11416, ha esteso tale diritto, e quindi la disposizione contenuta nel menzionato co. 12-quinquies, anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio ove la casa familiare sia assegnata all'ex convivente in presenza di figli non economicamente autosufficienti.
3.5.2 Potestà regolamentare dei Comuni
Nell'interrogazione parlamentare 23.4.2015 n. 5-05399 prima e nella ris. Min. Economia e Finanze 26.6.2015 n. 6/DF poi è stato affermato che, al di fuori dell'ipotesi tassativa di equiparazione all'abitazione principale prevista dalla norma, i Comuni non possono prevedere ulteriori fattispecie esenti o ulteriori ipotesi di esclusione dall'IMU, in quanto verrebbero violati i limiti imposti dall'art. 52 del DLgs. 446/97 in materia di potestà regolamentare41, vale a dire la "individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi".
Di conseguenza, gli enti locali non possono prevedere ulteriori assimilazioni all'abitazione principale se non sono previste dalla legge.
Fig. 2 - Immobili assimilati all'abitazione principale
4Immobili delle cooperative edilizie - Esclusione da IMU dall'1.1.2016
Dall'1.1.2016, l'IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari42.
Tale disposizione si applica anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
5Esenzioni
Talune tipologie di immobili, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, sono esentate dal pagamento dell'IMU.
In particolare, sono esenti dall'IMU43:
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali44;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.);
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11.2.29 e reso esecutivo con L. 27.5.29 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali45, sanitarie, di ricerca scientifica46, didattiche47, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici; in caso di attività "mista", l'esenzione si applica solo alla frazione dell'unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale48;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.);
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina49;
- a decorrere dal 201650, i terreni agricoli51:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della L. 28.12.2001 n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Immobili intestati all'Agenzia del Demanio
Con la sentenza 5.2.2019 n. 3275, la Corte di Cassazione ha deciso che gli immobili intestati all'Agenzia del Demanio che sono concessi in godimento ad un terzo, in assenza di una concessione, sono assoggettati all'ICI (e quindi all'IMU) in capo al concedente e non in capo al cessionario ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DLgs. 504/92.
Inoltre, la Suprema Corte chiarisce che l'esenzione prevista dall'art. 7 co. 1 lett. a) del DLgs. 504/92 per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici in generale spetta esclusivamente quando l'attività istituzionale ivi svolta sia riferibile in forma diretta all'ente proprietario.
Tale decisione apre un contenzioso sui tributi locali, ICI ed ora IMU, non versati dall'Agenzia del Demanio per gli immobili utilizzati da altri enti. Per tali ragioni l'IFEL, con la nota di approfondimento 21.3.2019, ha cercato di circostanziarne gli effetti esaminando la sentenza da un punto di vista operativo52.
5.1 terreni siti in aree montane e collinari
Ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. h) del DLgs. 504/92, al quale rinvia l'art. 9 co. 8 del DLgs. 23/2011, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate.
A decorrere dall'anno 2016, l'art. 1 co. 13 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che l'esenzione dall'IMU prevista dalla lett. h)53 del co. 1 dell'art. 7 del DLgs. 30.12.92 n. 504 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circ. 14.6.93 n. 9.
Detta circolare reca l'individuazione dei Comuni c.d. "montani" o "collinari", in cui opera l'esenzione IMU (originariamente a fini ICI) in favore dei terreni agricoli.
A decorrere dall'anno 2016, quindi, i terreni agricoli sono esenti dall'IMU in virtù della loro ubicazione in un Comune classificato come montano o collinare.
La richiamata circolare chiarisce che, ove accanto all'indicazione del Comune non sia riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.
Ove sia riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale54.
Fig. 3 - Esenzione IMU dall'anno 2016 per i terreni agricoli ex montani
5.2 Esenzione per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e IAP
Dall'1.1.2016, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 29.3.2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, non devono più versare l'IMU per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti.
Dall'anno 2016, quindi, sono esenti dall'imposta tutti i terreni agricoli, situati in tutto il territorio nazionale anche di pianura, posseduti e condotti dai menzionati soggetti.
Per poter beneficiare dell'agevolazione, è necessario che ricorrano contemporaneamente:
- il requisito di carattere oggettivo, vale a dire il possesso e la conduzione del terreno agricolo;
- il requisito di carattere soggettivo, ossia la qualifica di coltivatore diretto (CD) e di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola55.
Conseguentemente sono state soppresse le disposizioni che prevedevano per detti soggetti un moltiplicatore ad hoc per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli ed una riduzione della base imponibile IMU per gli stessi terreni56.
Al successivo co. 13 viene ribadito che i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP di cui sopra sono esenti dall'IMU indipendentemente dalla loro ubicazione.
Presentazione della dichiarazione IMU per beneficiare dell'esenzione
Nel caso in cui le qualifiche di CD e di IAP siano rimaste immutate rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate, per beneficiare del regime agevolato, l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU non sussiste (ris. Min. Economia e Finanze 16.6.2017 n. 3/DF).
Di contro, secondo lo stesso Dipartimento, devono essere dichiarati ai fini dell'esenzione IMU, i terreni agricoli (e quelli non coltivati) posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva abbia subito variazioni nel corso dell'anno precedente.
5.2.1 Terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti
Secondo la nota Dipartimento Min. Finanze 23.5.2016 n. 20535 i terreni agricoli posseduti da coadiuvanti dei coltivatori diretti sono esclusi dall'IMU.
Secondo il Ministero, in particolare, l'esenzione IMU spetta per i terreni agricoli57:
- dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, proprietari o comproprietari di terreni, che esercitano direttamente l'attività agricola e sono iscritti come coltivatore diretto (CD) nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali (ex art. 11 della L. 9.1.63 n. 9) (ad esempio la moglie che coltiva il terreno assieme al marito coltivatore diretto, che versa i contributi pur non essendo titolare di partita IVA, né cointestataria nella conduzione). Nel caso in cui il coadiuvante in questione possieda non solo il terreno coltivato nell'impresa agricola familiare, ma anche altri terreni concessi in affitto o in comodato ad altri soggetti, per detti terreni non si applica l'esenzione in oggetto;
- delle società agricole, nessuna esclusa (quindi dalla società semplice alla spa), che possono ricoprire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1 del DLgs. 99/2004)58;
- posseduti da coltivatori diretti o IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che hanno costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente (a norma dell'art. 9 del DLgs. 228/2001 "ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche").
5.2.2 Aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e IAP - Esenzione IMU
Non sono considerati fabbricabili (opera quindi una finzione giuridica per cui si considerano comunque agricoli) i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali (art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 504/92).
La condizione posta dal DLgs. 504/92 per fruire dell'agevolazione è rappresentata dal possesso e dalla conduzione del terreno, da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, che esercitano la loro attività a titolo principale, regolarmente soggetti agli obblighi previdenziali59.
5.2.3 Aree edificabili condotte da CD e IAP, in comproprietà con altri soggetti
La circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF (§ 7.2) ha precisato che nell'ipotesi in cui il terreno è posseduto da due soggetti, ma è condotto da uno solo che possiede i requisiti richiesti, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari60.
5.2.4 Aree edificabili condotte da CD e IAP, ma possedute da altri soggetti
Mantengono la qualifica di terreni edificabili, le aree che non sono possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP), ma sono solo condotte dagli stessi a seguito di un contratto di affitto o di comodato.
L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario.
5.2.5 Coltivatori diretti e IAP pensionati
La ris. Min. Economia e Finanze 28.2.2018 n. 1/DF ha precisato che, ai fini IMU, sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi.
In aggiunta, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DL 201/201161.
5.3 Altri terreni agricoli esenti
In aggiunta62 a quando detto, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della L. 28.12.2001 n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2016, le disposizioni contenute nei co. 1 - 9-bis dell'art. 1 del DL 4/2015 sono abrogate63.
5.4 Esenzione IMU per le piccole e micro imprese nelle zone franche urbane (ZFU)
Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, il co. 340 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 istituisce le Zone Franche Urbane (ZFU)64. I successivi co. 341 - 341-ter dispongono delle agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti in dette zone, fra cui la possibilità di beneficiare dall'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nelle ZFU posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche.
Ad oggi, possono beneficiare di agevolazioni, per la cui disciplina si rinvia alle specifiche norme riguardanti ogni zona franca, le piccole e micro imprese localizzate:
- nella ZFU del Comune di L'Aquila, istituita ai sensi dell'art. 10 co. 1-bis del DL 28.4.2009 n. 39. Il DM 26.6.2012, emanato ai sensi del co. 2 dell'art. 70 del DL 24.1.2012 n. 1, ha determinato le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione dell'agevolazione;
- nelle ZFU elencate nell'Allegato 1 al DM 10.4.2013, emanato ai sensi del co. 4 dell'art. 37 del DL 18.10.2012 n. 179;
- nel territorio dei Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai quali l'agevolazione si applica in via sperimentale nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis" (art. 37 co. 4-bis del DL 179/2012). Le modalità di attuazione sono disciplinate dal citato DM 10.4.2013;
- nella ZFU del Comune di Lampedusa e Linosa, così come disposto dall'art. 1 co. 319 della L. 147/2013.
In aggiunta sono previste agevolazioni per la ZFU dell'Emilia, istituita dal co. 1 dell'art. 12 del DL 78/201565, per la zona franca nei Comuni della Regione Lombardia, istituita dall'art. 1 co. 445 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), per la ZFU nei Comuni delle Regioni del Lazio, delle Marche e dell'Abruzzo, istituita dall'art. 46 del DL 50/2017 e per la ZFU nel territorio della città metropolitana di Genova, istituita dall'art. 8 del DL 109/2018 (si vedano anche l'art. 1 co. 1020 della L. 145/2018 e le circ. Min. Sviluppo economico 7.3.2019 n. 73726 e Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8).
5.5 Esenzioni deliberate dai Comuni
Il Comune può deliberare agevolazioni sull'imposta, sino alla totale esenzione:
- per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi;
- in favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (cfr. Linee Guida Min. Economia e Finanze 11.7.2012).
5.6 Esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali strumentali
Ai sensi del co. 708 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, a decorrere dall'anno 2014, sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale66 di cui all'art. 9 co. 3-bis del DL 557/93 (conv. L. 133/94)67.
Definizione di fabbricati rurali strumentali
Si ricorda che i fabbricati strumentali in questione sono quelli che possiedono i requisiti contenuti nel co. 3-bis dell'art. 9 del DL 557/93 (conv. L. 133/94), cioè le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e destinate, in particolare:
- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20.2.2006 n. 96;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 18.5.2001 n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
5.7 Immobili "merce" invenduti delle imprese di costruzione
A decorrere dall'1.1.2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita68 (immobili "merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Lo stabilisce l'art. 2 co. 1 e 2 lett. a) del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. L. 28.10.2013 n. 124).
Testualmente, la norma recita: "1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale resta dovuta fino al 30 giugno.
2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati»; (...)"69 70.
In relazione all'esenzione disposta a partire dall'anno 2014, si segnala che la C.T. Prov. Pescara, nella sentenza 22.12.2015 n. 901/1/15, ha affermato che i Comuni devono rimborsare l'IMU versata per gli anni 2012 e 2013 relativamente agli immobili "merce" delle imprese, ossia degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. Secondo i giudici, a seguito dell'introduzione dell'esenzione dall'IMU introdotta dal DL 102/2013, il legislatore avrebbe "abrogato tacitamente la norma previgente" e conseguentemente i Comuni devono rimborsare quanto versato negli anni 2012 e 2013 (nello stesso senso C.T. Reg. Torino 26.1.2017 n. 155/4/17)71.
5.7.1 Immobili interessati dall'agevolazione
Stante la locuzione della norma l'esclusione dall'IMU e successivamente l'esenzione, appare piuttosto ampia, e tale da riguardare:
- sia i fabbricati, porzioni di fabbricato o singole unità immobiliari destinati ad uso abitativo,
- che quelli destinati ad altri usi, quali lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, ecc.72.
Elemento caratterizzante è che si tratti di fabbricati posti in vendita dall'impresa che li ha costruiti.
Con la ris. 11.12.2013 n. 11/DF, il Min. Economia e Finanze ha precisato tuttavia che beneficiano del trattamento di favore non soltanto i fabbricati costruiti dall'impresa edile rimasti invenduti, ma anche quei fabbricati che sono stati dalla stessa acquistati e sui quali sono stati eseguiti incisivi interventi di recupero.
In particolare, detti interventi devono intendersi quelli definiti dalle lett. c), d) e f) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), ossia, rispettivamente, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi di ristrutturazione urbanistica per le cui definizioni si rimanda alla norma citata73.
Le disposizioni di favore introdotte dal DL 102/2013 operano soltanto a condizione che il fabbricato:
- mantenga la sua destinazione di bene in vendita;
- non risulti locato74.
Nel caso in cui una soltanto di tali due condizioni dovesse mancare, il fabbricato tornerebbe a scontare il tributo.
5.7.2 Soggetto beneficiario dell'agevolazione
Sotto il profilo soggettivo, interessate sono in primo luogo le imprese che per attività statutaria costruiscono fabbricati per la vendita, vale a dire le c.d. "immobiliari di costruzione". In capo a tali imprese, tali fabbricati costituiscono tipicamente beni merce, tassati a costi e ricavi.
In generale, tuttavia, l'esclusione dall'imposta dovrebbe spettare al costruttore e cioè al soggetto titolare del permesso di costruzione del fabbricato.
La norma, infatti, non richiede che l'impresa costruttrice abbia come oggetto dell'attività propria la costruzione di fabbricati. Pertanto, si ritiene che l'esclusione da IMU possa essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita anche come attività secondaria75.
Sono escluse dal beneficio le imprese immobiliari di gestione e cioè quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita76.
Fabbricati non assegnati delle cooperative edilizie
Nella ris. 5.11.2015 n. 9/DF, il Min. Economia e Finanze ha precisato che sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 13 co. 9-bis del DL 201/2011 gli immobili delle cooperative edilizie non ancora assegnati in proprietà ai propri soci77.
Il quesito posto al MEF riguarda l'applicazione dell'esenzione anche agli immobili costruiti e non assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie.
Nel documento viene verificata dapprima la qualifica di "impresa costruttrice" in capo alla cooperativa arrivando alla conclusione che, come peraltro sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 11.7.96 n. 182, in tale categoria rientrano a pieno titolo le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci.
Il secondo aspetto affrontato dal Dipartimento riguarda l'assimilazione della "assegnazione degli immobili ai soci" alla "vendita" in quanto la norma impone, per usufruire dell'agevolazione, la destinazione degli immobili appunto alla "vendita".
Al riguardo, sia la prassi dell'Agenzia delle Entrate (ris. 11.7.2007 n. 163) che la giurisprudenza della Corte di Cassazione78 ritengono che le assegnazioni "rilevano come cessioni di beni" e realizzano "un trasferimento della proprietà a titolo oneroso".
Pertanto, conclude il Ministero, non ci sono motivi per non riconoscere tale agevolazione alle cooperative edilizie che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci79.
Si segnala che l'IFEL, con la nota del 28.5.201580, era intervenuta sull'argomento in risposta all'istanza di rimborso, proposta da diverse cooperative edilizie, sul presupposto che gli immobili, nel periodo compreso tra l'accatastamento del fabbricato e la loro assegnazione ai soci, fossero da considerarsi merce. L'Istituto in quella sede aveva ritenuto che l'esenzione prevista per gli immobili "merce" non potesse applicarsi alle cooperative edilizie e che tali istanze dovessero essere respinte, in quanto gli immobili sono destinati non alla vendita, bensì al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soci.
Infatti, secondo l'IFEL, lo spirito dell'esenzione è quello di sostegno alle imprese edilizie gravate dalla perdurante crisi economica che registrano incrementi delle giacenze di immobili invenduti. Le cooperative edilizie che per natura e finalità raggiungono il loro scopo sociale con la realizzazione degli immobili da assegnare ai soci e acquisiscono le provviste finanziarie necessarie alla propria attività direttamente dai soci.
5.7.3 Presentazione della dichiarazione IMU
Per poter fruire delle agevolazioni contenute nell'art. 2 del DL 102/2013 e, nello specifico, dell'esenzione da IMU a partire dal 2014 per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione, il co. 5-bis dello stesso articolo, introdotto in sede di conversione, stabilisce che debba essere presentata un'apposita dichiarazione (il cui modello è stato approvato con il DM 30.10.2012), a pena di decadenza dal beneficio stesso.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
5.8 Immobili destinati ad attività di ricerca scientifica da parte di enti non commerciali
Dall'1.1.2014, l'art. 2 co. 3 del DL 102/2013 (conv. L. 124/2013), modificando la lett. i) dell'art. 7 co. 1 del DLgs. 504/92, dispone che sono esenti da IMU gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR81, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali anche di attività di ricerca scientifica.
5.9 FABBRICATI NELLE ZONE COLPITE DA CALAMITà NATURALI
In alcuni casi per i fabbricati ubicati nelle zone colpite da calamità naturali (terremoti, alluvioni, dissesti idrogeologici) sono previste delle agevolazioni ai fini IMU, fra cui quelle di seguito riportate.
5.9.1 Sisma del 6.4.2009 - Fabbricati nei Comuni abruzzesi
L'IMU non è dovuta sui fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6.4.2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità (art. 4 co. 5-octies del DL 16/2012, conv. L. 44/2012, che ha modificato l'art. 6 del DL 39/2009, conv. L. 77/2009).
5.9.2 Sisma del 20 e 29.5.2012 - Fabbricati nei Comuni emiliani, lombardi e veneti
Con riferimento ai Comuni delle Regioni Emilia, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012, l'art. 8 co. 3 del DL 74/2012 (conv. L. 122/2012) ha previsto alcune agevolazioni fiscali.
In particolare, i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29.5.2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (comunque adottate entro il 30.11.2012), in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti da IMU (oltre a non concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES):
- a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi;
- e comunque non oltre il 31.12.201882 (31.12.2019 per i fabbricati nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda ai sensi dell'art. 1 co. 985 della L. 145/2018).
5.9.3 Sisma del 24.8.2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
Con il DM 1.9.2016 sono stati sospesi i termini tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016.
L'art. 48 co. 16 del DL 189/2016, inoltre, ha stabilito che sono esenti dall'IMU e dalla TASI (oltre a non concorrere alla formazione del reddito ai fini dell'IRPEF e dell'IRES fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017) i fabbricati inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24.8.2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e ricompresi nei Comuni indicati nell'Allegato 1 dello stesso DL, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (che devono essere comunque adottate entro il 28.2.2017):
- a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016;
- fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31.12.2020.
5.9.4 Crollo del ponte Morandi di Genova del 14.8.2018
A seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14.8.2018, l'art. 3 del DL 109/2018 dispone, tra le altre cose, che i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI a decorrere dalla seconda rata per l'anno 2018 (da versare entro il 17.12.2018) e fino al 31.12.2020.
6Termine di versamento della prima rata dell'IMU
Entro il 17.6.201983, deve essere versata la prima rata dell'IMU per l'anno 2019 per tutte le rimanenti tipologie di immobili che non sono state escluse o esentate dal pagamento del tributo.
Immobili per i quali deve essere versata la prima rata entro il 17.6.2019
A titolo esemplificativo, si tratta:
- delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/984;
- delle unità immobiliari abitative diverse dall'abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio:
- le abitazioni tenute a disposizione (c.d. "seconde case");
- le abitazioni concesse in locazione;
- le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito, nel caso in cui non ricorrano le condizioni per beneficiare della riduzione della base imponibile85;
- delle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l'abitazione principale86;
- degli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali;
- delle aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
7Determinazione della base imponibile
Ai fini dell'IMU le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata e, quindi, a seconda che si tratti di:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Di seguito si riassumono le modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alle principali tipologie di immobili87.
7.1 Fabbricati dotati di rendita
Ai sensi dell'art. 13 co. 4 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, per i fabbricati iscritti in Catasto88 e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell'IMU si determina rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore.
Per determinare l'IMU dovuta per l'anno 2019, quindi, dovrà essere rivalutata la rendita catastale all'1.1.2019.
La formula per calcolare la base imponibile IMU è la seguente:
dove:
VC = valore catastale
RC = rendita catastale
M = coefficiente moltiplicatore
Dal 2013, ai fini dell'IMU, la misura dei coefficienti moltiplicatori è definita come segue (art. 13 co. 4 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011):
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Variazioni di rendita in corso d'anno
In caso di variazioni delle rendite catastali intervenute nel corso dell'anno, al fine di determinare la base imponibile dell'IMU, è importate individuare quella corretta da utilizzare.
In generale, ai fini dell'IMU, rileva la rendita iscritta negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Pertanto, un'applicazione rigida della norma escluderebbe da imposizione le nuove iscrizioni o variazioni intervenute nel corso d'anno89.
Tuttavia la disposizione che colloca il dies a quo per l'efficacia dell'atto attributivo o modificativo della rendita nel giorno in cui esso viene notificato al possessore dell'immobile (e conseguentemente pospone gli effetti al 1° gennaio dell'anno successivo90) non opera nell'ipotesi in cui la nuova rendita sia proposta dal contribuente tramite la procedura DOCFA. In tal caso, infatti, il contribuente è a conoscenza della nuova rendita fin dall'inizio, essendo stata da lui stesso proposta91.
Pertanto un frazionamento catastale presentato in data 1.3.2019, conseguente a una variazione urbanistica avvenuta in tale data, rileva ai fini IMU a partire dalla data della DOCFA e non dal 1° gennaio dell'anno successivo.
In merito alla valenza della notifica della rendita prevista dall'art. 74 della L. 21.11.2000 n. 342 nel caso di rettifica ad opera dell'ufficio, si riscontra una dicotomia interpretativa. Infatti tale problema si pone quando nell'anno "0" il contribuente presenta una variazione catastale, pagando l'IMU sulla base della rendita proposta, ma questa viene accertata in aumento e notificata nell'anno "1" con conseguente insufficiente versamento dell'imposta per l'anno "0".
Da un lato, la prassi ministeriale riconosce la valenza costitutiva della notifica: la nuova rendita prenderebbe a rilevare solo dalla data della notifica, non potendosene far retroagire i relativi effetti alla data (anteriore) della sua "messa in atti", vale a dire della sua iscrizione negli atti catastali92.
Dall'altro lato, secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la notifica assumerebbe invece una mera valenza dichiarativa, inidonea a determinare il decorso dell'efficacia della nuova rendita. Ai fini dell'IMU, come già ai fini dell'ICI, la notifica segnerebbe quindi soltanto la data dalla quale il Comune è legittimato a esigere l'applicazione della nuova rendita, con effetto - tuttavia - a decorrere dalla data della variazione materiale dell'immobile o della messa in atti della nuova rendita (e quindi, anche per il passato)93 94.
Esempio - Immobile abitativo tenuto a disposizione
Si ipotizzi un immobile accatastato in A/4 tenuto a disposizione e posseduto al 100% per l'intero anno da un solo proprietario, sito nel Comune di Genova.
Rendita catastale dell'immobile = 950,00 euro
Moltiplicatore = 160
Aliquota IMU per l'anno 2018 = 1,06%
Base imponibile IMU = 950,00 euro × 1,05 × 160 = 159.600,00 euro
IMU dovuta per l'intero anno = 159.600,00 euro × 1,06% = 1.691,76 euro
IMU da versare entro il 17.6.2019 per la prima rata 2019 = 1.691,76 euro : 2 = 845,88 euro che arrotondato diventa 846,00 euro.
Il modello F24 semplificato deve essere compilato come di seguito indicato:
7.2 Fabbricati dei gruppi D ed E - nuovi criteri di determinazione della rendita per i c.d. "imbullonati" dal 2016
Vale la pena spendere qualche considerazione in relazione ad una novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 per i c.d. "imbullonati"95.
Il co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone che, dall'1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento96.
Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta:
- i macchinari,
- i congegni,
- le attrezzature,
- gli altri impianti,
funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").
È evidente che le regole per la determinazione delle rendite catastali introdotte dalla L. 208/2015 determinano un alleggerimento del carico fiscale di IMU e TASI per gli immobili del gruppo D (quelli del gruppo E sono esenti dall'IMU), la cui componente di impianti risulta preponderante rispetto al manufatto stesso e, nello specifico, per gli immobili ospitanti impianti fotovoltaici97.
7.3 Fabbricati a destinazione speciale non iscritti in Catasto e distintamente contabilizzati
Anche per gli immobili di proprietà o detenuti dalle imprese (ad eccezione degli immobili "merce"98), entro il 17.6.2019 deve essere versata la prima rata dell'IMU per l'anno 201999.
Per i fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita catastale100 che risultino classificabili nel gruppo "D" (fabbricati a destinazione speciale, quali gli opifici), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata:
- applicando al valore contabile gli appositi coefficienti101;
- fino all'anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita102.
Ai fini del calcolo della base imponibile IMU103, per l'anno 2019, dei fabbricati classificati nel gruppo "D", i coefficienti sono stati aggiornati con il DM 6.5.2019104.
Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.
Coefficienti applicabili ai fabbricati del gruppo "D" per l'anno 2019
Anno
Coefficiente
Anno
Coefficiente
2019
1,02
1999
1,57
2018
1,03
1998
1,60
2017
1,04
1997
1,64
2016
1,04
1996
1,69
2015
1,05
1995
1,74
2014
1,05
1994
1,79
2013
1,05
1993
1,83
2012
1,08
1992
1,85
2011
1,11
1991
1,88
2010
1,13
1990
1,97
2009
1,14
1989
2,06
2008
1,18
1988
2,15
2007
1,22
1987
2,33
2006
1,26
1986
2,51
2005
1,29
1985
2,69
2004
1,37
1984
2,87
2003
1,41
1983
3,05
2002
1,47
1982 e precedenti
3,23
2001
1,50
2000
1,55
7.4 Aree fabbricabili
In materia di determinazione della base imponibile cui applicare l'IMU, l'art. 13 co. 3 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, richiama espressamente l'applicabilità dell'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92.
Pertanto, per le aree fabbricabili, la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:
- la zona territoriale di ubicazione;
- l'indice di edificabilità;
- la destinazione d'uso consentita;
- gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
- i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
Per l'IMU dovuta sulle aree fabbricabili in relazione al 2019, rileva quindi quale base imponibile il valore venale delle aree alla data dell'1.1.2019.
Il valore dell'area, seguendo l'interpretazione fornita dalla R.M. 17.10.97 n. 209/E, risulta influenzato:
- dal tempo necessario perché l'area passi da uno stadio urbanistico a quelli successivi, fino al rilascio della concessione;
- dal tasso di interesse per la remunerazione del capitale-area nel periodo.
In tale ottica, il valore dell'area può essere determinato, a titolo esemplificativo, attualizzando il valore che la stessa assumerà nel momento in cui potrà essere rilasciato il titolo abilitativo all'attività edificatoria. Vale quindi l'algoritmo riportato di seguito:
dove:
Va = valore attuale
Vv = valore venale al momento del rilascio della concessione
i = tasso di interesse (annuo) per la remunerazione del capitale
n = tempo necessario all'ottenimento della concessione (espresso in anni)
Fabbricati in corso di costruzione o recupero
Ai sensi dell'art. 5 co. 6 del DLgs. 504/92 per i fabbricati in corso di costruzione o recupero in forza di un intervento individuato dalle lett. c), d) ed f) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, fino al termine dell'intervento stesso o, se antecedente, alla data in cui viene di fatto utilizzato, la base imponibile è rappresentata dal valore venale dell'area fabbricabile.
Qualificazione di area edificabile
Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 "un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".
Nel corso della videoconferenza che si è tenuta il 31.1.2019, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, con riferimento alle aree edificabili, vale il principio della non frazionabilità dell'imposta (ICI, IMU e TASI) sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2901/2017. Nel caso in cui sia adottato lo strumento urbanistico generale (PRG o PGT) in corso d'anno, a seguito del quale alcuni terreni agricoli siano divenuti edificabili, gli effetti dell'attribuzione della qualifica di edificabilità decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo, in quanto, ai sensi dell'art. 5 co. 5 del DLgs. 504/92, applicabile anche all'IMU e alla TASI, la base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo ai parametri valutativi specifici e vincolanti ivi stabiliti105.
7.5 Terreni agricoli
Ai sensi dell'art. 13 co. 5 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, per i terreni agricoli, la base imponibile IMU è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% (ai sensi dell'art. 3 co. 51 della L. 23.12.96 n. 662), per il coefficiente moltiplicatore pari a 135.
Il valore dei terreni agricoli, quindi, viene così determinato:
dove:
VC = valore catastale
RD = reddito dominicale
M = coefficiente moltiplicatore
Aree fabbricabili coltivate da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola
Si ricorda che anche le aree edificabili sono considerate terreni agricoli qualora siano destinate alla attività agricola e siano possedute da coltivatori diretti o IAP di cui all'art. 1 del DLgs. 29.3.2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola106 107.
7.5.1 Coefficiente moltiplicatore dall'anno 2016
Dall'1.1.2016, l'unico coefficiente moltiplicatore previsto dalla norma per determinare la base imponibile dei terreni agricoli è 135.
Di fatto, tale coefficiente si applica a tutti i terreni agricoli (che non sono esenti dall'imposta per via di altre disposizioni) diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola.
Infatti, il co. 13 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto che sono esenti dall'IMU i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Conseguentemente, l'art. 1 co. 10 lett. c) della L. 208/2015 ha soppresso il periodo contenuto nel co. 5 dell'art. 13 del DL 201/2011 che prevedeva, per detti soggetti, il coefficiente moltiplicatore ridotto, oltre alla riduzione d'imposta.
7.5.2 TERRENI INCOLTI E ORTICELLI
Rifacendosi alla decisione della Corte di Cassazione 7369/2012 riguardante l'ICI, ma ritenuta applicabile anche all'IMU, il Min. Economia e Finanze, nella risposta 4.5.2016 n. 5-08570 fornita nel corso di un question time in Commissione finanze, ha affermato che per essere definito "agricolo" è sufficiente che il terreno sia "suscettibile di essere destinato a tale utilizzo", mentre non è indispensabile "l'effettivo esercizio" dell'attività agricola.
Di conseguenza, secondo tale interpretazione, i terreni incolti e gli orti rientrano tra i "terreni agricoli", e seguono, quindi, le stesse regole di esenzione da IMU, riscritte, da ultimo, dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)108.
Mentre per i terreni incolti, l'assimilazione ai terreni agricoli sulla scorta della decisione della Corte di Cassazione 7369/2012 è ineccepibile, qualche perplessità è stata sollevata da parte della dottrina sull'estensione agli orticelli109.
Terreni agricoli esenti dall'IMU dall'1.1.2016
Il co. 13 dell'art. 1 della L. 208/2015 prevede che, a decorrere dall'1.1.2016, l'esenzione prevista dall'art. 7 co. 1 lett. h) del DLgs. 504/92 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circ. Min. Finanze 14.6.93 n. 9.
Sono esenti dall'imposta, quindi, i terreni incolti e gli orti:
- ricadenti in Comuni montani e nei Comuni "parzialmente montani" inclusi nella citata circ. 9/93110;
- posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004 ovunque si trovino.
Continuano invece ad essere assoggettati a IMU, i terreni incolti e gli orti che non hanno i requisiti per beneficiare dell'esenzione.
7.6 RiduzionI PREVISTE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI IMMOBILI
La base imponibile IMU è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del DLgs. 22.1.2004 n. 42111 112;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni113;
- per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio)114.
Inoltre, l'IMU è ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato115.
7.6.1 Immobili concessi in comodato a parenti - Riduzione della base imponibile IMU/TASI
Modificando il co. 3 dell'art. 13 del DL 201/2011, il co. 10 della legge di stabilità 2016 prevede la riduzione116 del 50% della base imponibile dell'IMU117 118 per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli)119 che la destinano ad abitazione principale.
Decorrenza dell'esclusione
Non essendo prevista una decorrenza ad hoc per le modifiche introdotte dalla legge di stabilità di cui si è detto, la riduzione IMU per gli immobili concessi in comodato si applica a decorrere dall'1.1.2016.
Condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione
Per fruire del beneficio è necessario che:
- il contratto sia registrato120;
- il proprietario dell'immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ad esempio, se il padre (comodante) concede in comodato al proprio figlio (comodatario) un'abitazione sita nel Comune di Milano, il padre (soggetto passivo dell'IMU) non perde il beneficio fiscale se possiede un altro immobile da lui adibito ad abitazione principale (la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica) nello stesso Comune di Milano.
Quindi, a decorrere dal 2016, la riduzione spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni che insistono nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l'altra concessa con contratto di comodato registrato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio) che la utilizza come propria abitazione principale.
Se il comodante possiede tre abitazioni, il beneficio non spetta e per l'immobile concesso in comodato, al fine del calcolo dell'acconto 2019, si dovrebbe utilizzare l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune per il 2017121.
Registrazione del contratto di comodato
Nella ris. Min. Economia e Finanze 17.2.2016 n. 1/DF è stato precisato che il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta e la sua registrazione deve avvenire:
- entro 20 giorni dalla data dell'atto se il contratto è redatto in forma scritta;
- previa presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) per i contratti verbali di comodato. Ai fini della decorrenza dell'agevolazione IMU/TASI, il MEF precisa che rileva la data di conclusione del contratto122.
Caratteristiche dell'immobile concesso in comodato - Estensione alle pertinenze
Per beneficiare dell'agevolazione, la ris. 1/DF/2016 ha precisato che, non solo l'immobile concesso in comodato, ma anche quello destinato dal comodante a propria abitazione principale, non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il documento di prassi, inoltre, precisa che:
- il possesso da parte del comodante di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione123;
- alle pertinenze concesse in comodato unitamente all'abitazione si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l'abitazione, nei limiti fissati dall'art. 13 co. 2 del DL 201/2011;
- l'agevolazione non si perde se oltre all'immobile ad uso abitativo concesso in comodato un soggetto possiede un fabbricato rurale ad uso strumentale di cui all'art. 9 co. 3-bis del DL 557/93124.
Immobile concesso in comodato in comproprietà
Altri chiarimenti del Dipartimento delle Finanze riguardano il caso in cui due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile concesso in comodato al figlio.
In sostanza, è stato precisato che l'agevolazione in esame si applica soltanto con riferimento alla quota di possesso del coniuge per il quale ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma.
Precisazioni fornite dall'IFEL
Sulla novità in argomento, il 24.2.2016, l'IFEL ha pubblicato sul proprio sito Internet alcune risposte a quesiti che nella sostanza confermano i chiarimenti forniti dal MEF nella ris. 17.2.2016 n. 1/DF125.
Fra le precisazioni più importanti, l'IFEL ha ribadito che:
- nel caso in cui un contribuente, oltre alla propria abitazione principale ed a quella concessa in comodato al figlio che la utilizza a sua volta come abitazione principale site nello stesso Comune, risulti nudo proprietario di una terza abitazione, l'agevolazione spetta in quanto il nudo proprietario non è soggetto passivo dell'imposta (IMU e TASI) (risposte n. 2 e 8);
- in caso di comproprietà dell'immobile occorre verificare il rispetto di tutte le condizioni separatamente per i due coniugi. Pertanto, nel caso in cui l'immobile in comproprietà tra i coniugi sia concesso in comodato ai genitori di uno di essi, l'agevolazione spetta solo al comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma (risposta n. 3);
- se il comodante è proprietario di due abitazioni ed è titolare del diritto di abitazione come ex coniuge di una terza abitazione, l'agevolazione non compete (risposta n. 7);
- se il comodante conduce in locazione un immobile nello stesso Comune dell'abitazione concessa in comodato l'agevolazione si applica in quanto sono soddisfatte le condizioni richieste dalla norma secondo cui il comodante ed il comodatario devono avere la residenza e la dimora abituale nello stesso Comune. Al contrario, se il comodante risiede in un altro Comune rispetto a quello dove è sito l'immobile concesso in comodato la riduzione del 50% non spetta (risposta n. 5).
Attestazione del possesso dei requisiti
Al fine di poter beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile il soggetto passivo (comodante126) deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011. Come precisato dal MEF127, per l'anno 2018, il contribuente deve adempiere al proprio obbligo dichiarativo entro l'1.7.2019 (in quanto il 30.6.2019 è domenica), ai sensi dell'art. 13 co. 12-ter del DL 201/2011, attestando il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU128.
Eliminazione della possibilità di assimilazione per i Comuni
Viene conseguentemente eliminata la disposizione contenuta nel co. 2 dell'art. 13 del DL 201/2011 che prevedeva che i Comuni potessero assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare "concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui".
Le assimilazioni che erano state previste in via regolamentare nel 2015, quindi, non sono più applicabili dall'anno 2016 e, se non espressamente eliminate dai Comuni, dovrebbero ritenersi tacitamente abrogate129.
7.6.2 Riduzione per gli immobili locati a canone concordato
I co. 53 e 54 della legge di stabilità 2016 prevedono una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431.
Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sono ridotte al 75%.
L'agevolazione, quindi, si applica a tutti i contratti individuati dall'art. 2 co. 3 della L. 431/98. Si tratta di contratti stipulati sulla base di accordi definiti in sede territoriale fra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, le quali provvedono alla stesura di contratti tipo130. Il corrispettivo deve essere compreso entro limiti minimi e massimi stabiliti nei suddetti accordi territoriali. Rientrano in tale definizione i contratti "agevolati" per finalità abitative aventi durata minima di 3 anni con obbligo di proroga di altri due, salvo gli specifici casi di diniego, nonché quelli di natura transitoria per il soddisfacimento di particolari esigenze delle parti e quelli relativi agli studenti universitari131.
Valore degli immobili ai fini dell'IMU per l'anno 2019
Tipologia immobile
Descrizione
Base imponibile IMU
Terreni
Posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola
Esenti
Posseduti da altri soggetti
135 × RD × 125/100 = RD × 168,75
Aree fabbricabili
Possedute e condotte da coltivatori diretti o IAP
Si considerano terreni agricoli
Posseduti da altri soggetti
Valore di mercato all'1.1.2019
Fabbricati
C/1
Negozi e botteghe (C/1)
55 × RC × 105/100 = RC × 57,75
D
(eccetto D/5)
Immobili a destinazione speciale (gruppo D)
65 × RC × 105/100 = RC × 68,25
A/10 e D/5
Uffici e studi privati (A/10)
Banche e assicurazioni (D/5)
80 × RC × 105/100 = RC × 84
B, C/3,
C/4, C/5
Residenze collettive (gruppo B)
Laboratori artigiani (C/3)
Fabbricati e locali per esercizi sportive - es. palestre - (C/4)
Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5)
140 × RC × 105/100 = RC × 147
A (eccetto A/10)
C/2, C/6, C/7
Immobili ad uso abitativo (gruppo A, tranne A/10)
Cantine, locali di deposito (C/2)
Autorimesse e posti auto (C/6)
Tettoie (C/7)
160 × RC × 105/100 = RC × 168
dove:
RD = reddito dominicale iscritto in Catasto al 1° gennaio
RC = rendita catastale iscritta in Catasto al 1° gennaio
8ALIQUOTE
L'art. 13 co. 6 - 8 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, stabilisce le aliquote IMU di base in misura differenziata, con riferimento, rispettivamente:
- alla generalità degli immobili;
- all'abitazione principale ed alle relative pertinenze;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 co. 3-bis del DL 557/93, conv. L. 133/94. Dall'anno 2014, si ricorda, tali immobili sono esenti dall'IMU ai sensi del co. 708 dell'art. 1 della L. 147/2013.
Entro i margini stabiliti normativamente, i Comuni possono modulare le aliquote di base, aumentandole o riducendole.
8.1 aliquota di base
L'aliquota IMU di base ("ordinaria") è pari allo 0,76%.
I Comuni, tuttavia, possono aumentarla o ridurla fino a 0,3 punti percentuali, quindi entro:
- un minimo dello 0,46%;
- un massimo dell'1,06%.
Per talune tipologie di immobili, i Comuni hanno il potere di stabilire aliquote ridotte rispetto a quella di base.
Nello specifico, è possibile ridurre l'aliquota IMU di base fino allo 0,4% in relazione ad una o più delle seguenti tipologie immobiliari:
- immobili non produttivi di reddito fondiario a norma dell'art. 43 del TUIR; si tratta:
- degli immobili (in prevalenza fabbricati) utilizzati esclusivamente per l'esercizio di arti o professioni (es. studio professionale);
- degli immobili (terreni e fabbricati) relativi ad imprese commerciali, siano essi immobili strumentali, merce o patrimoniali;
- immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
- immobili locati o affittati.
8.2 aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze
Per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista l'applicazione di un'aliquota IMU ridotta allo 0,4%.
I Comuni possono innalzare o ridurre tale aliquota fino a 0,2 punti percentuali, quindi entro:
- un minimo dello 0,2%;
- un massimo dello 0,6%.
Tipologie di immobili
Aliquota base
(in percentuale)
Margine discrezionale
dei Comuni
Aliquota
minima
Aliquota
massima
Abitazione principale
e relative pertinenze
0,4%
0,2%
0,2%
0,6%
Altri immobili
0,76%132
0,3%
0,46%
1,06%
9Determinazione della prima rata scadente il 17.6.2019
I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2019 in due rate, scadenti:
- la prima, il 17.6.2019;
- la seconda, il 16.12.2019.
Il contribuente può altresì provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17.6.2019.
L'art. 13 co. 13-bis del DL 201/2011 stabilisce che:
- il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2019 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2018;
- eventuali variazioni deliberate dai Comuni hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, entro il 16.12.2019, con eventuale conguaglio sulla prima rata (si veda anche la circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).
Per determinare la prima rata scadente il 17.6.2019, quindi, dovrà essere calcolato il 50% dell'imposta dovuta calcolata con le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2018.
Come ricordato dall'IFEL in una news dell'8.5.2015, tuttavia, seppur con riferimento all'anno 2016 ma che può valere anche per il 2019, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato aliquote e detrazioni ai fini dell'IMU (analogo discorso vale per la TASI), magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2018, il contribuente potrà tenerne conto in sede di determinazione degli acconti133.
Si ricorda che, ai sensi del co. 721 dell'art. 1 della L. 147/2013, gli enti non commerciali devono versare l'IMU per l'anno 2019 in tre rate134: le prime due, di importo pari al 50% dell'imposta corrisposta nell'anno 2018, devono essere versate entro il 17.6.2019 ed entro il 16.12.2019, mentre la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2020.
10Liquidazione e versamento dell'IMU
L'IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
L'imposta è dovuta e deve essere liquidata in proporzione:
- alla quota di possesso;
- ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso; analogamente all'ICI, anche per l'IMU viene computato per intero il mese nel quale il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni.
L'imposta è dovuta separatamente per ciascun Comune nel cui territorio sono situati gli immobili in relazione ai quali sussista il presupposto impositivo. Con riferimento a ciascun Comune, pertanto, occorre effettuare un distinto versamento.
Versamento dell'IMU per gli immobili del gruppo "D"
Ai sensi del co. 729 dell'art. 1 della L. 147/2013, si applicano anche agli anni successivi al 2014 le disposizioni introdotte dal co. 380 dell'art. 1 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) che stabiliscono, tra le altre cose:
- che rimane riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota dello 0,76% (si tratta del gettito derivante, ad esempio, da capannoni e opifici);
- la possibilità per i Comuni di aumentare l'aliquota base degli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale "D" sino all'1,06% (il maggiore gettito è destinato all'ente locale).
I Comuni, quindi, anche per l'anno 2019, possono confermare l'aliquota dello 0,76% dei fabbricati in "D" sino all'1,06%, ma non possono ridurla (in tal senso ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. 5/DF e circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).
Esempio - Immobile classificato nel gruppo "D"
Una società possiede interamente un opificio industriale classificato nella categoria catastale D/1, con rendita 25.000,00 euro, sito nel Comune di Torino.
Per l'anno 2019, così come per l'anno 2018, l'aliquota IMU è del 10,6 per mille (7,6 allo Stato e 3,0 al Comune). I calcoli da effettuare sono i seguenti.
Determinazione della base imponibile: 65 × 25.000,00 euro × 105/100 = 1.706.250,00 euro
IMU dovuta per l'intero anno 2018: 1.706.250,00 euro × 0,0106 = 18.086,25 euro
IMU da versare entro il 17.6.2019 allo Stato: 1.706.250,00 euro × 0,0076/2= 6.483,75 euro (arrotondato a 6.484,00 euro)
IMU da versare entro il 17.6.2019 al Comune: 1.706.250,00 euro × 0,003/2= 2.559,37 euro (arrotondato a 2.559,00 euro)
Il modello F24 semplificato deve essere compilato come di seguito indicato.
10.1 Modalità di versamento
Per quanto concerne le modalità di versamento, l'IMU può essere versata, in alternativa, mediante:
- il modello F24 "Ordinario";
- il modello F24 "Semplificato";
- l'apposito bollettino postale.
Particolari modalità di versamento sono previste per i soggetti residenti all'estero.
10.1.1 Versamento mediante il modello F24
Nel modello F24, i dati relativi al versamento dell'IMU devono essere evidenziati nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI".
Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, in ciascuna riga della suddetta sezione devono essere indicati, rispettivamente, i seguenti dati:
- nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune - composto da quattro caratteri - nel cui territorio sono ubicati i beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) (ad esempio, Milano: F205; Roma: H501);
- nella casella "Ravv.", un segno di barratura se il pagamento è effettuato nell'ambito di un ravvedimento operoso, ex art. 13 del DLgs. 472/97, applicabile anche rispetto ai tributi locali in virtù dell'art. 16 del DLgs. 473/97;
- nella casella "Immob. variati", un segno di barratura se sono intervenute modifiche per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione IMU;
- nella casella "Acc.", un segno di barratura, se il pagamento si riferisce alla prima rata dell'IMU;
- nella casella "Saldo", un segno di barratura, se il pagamento si riferisce al saldo dell'IMU;
- nello spazio "Numero immobili", il numero dei beni immobili (massimo tre cifre) assoggettati all'imposta;
- nello spazio "codice tributo", il codice tributo, opportunamente scelto tra quelli istituiti dall'Agenzia delle Entrate, in funzione della tipologia immobiliare di riferimento e del destinatario (Stato o Comune) del versamento;
- nello spazio "Anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento (ad esempio "2019" per il versamento della prima rata per l'anno 2019 in scadenza il 17.6.2019);
- nello spazio "Importi a debito versati", l'importo a debito dovuto, arrotondato all'unità di euro (per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi). Nel caso di detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze occorre indicare l'imposta al netto della stessa, il cui importo deve essere evidenziato nell'apposito spazio contraddistinto con la dicitura "detrazione".
Modello F24 "Semplificato"
In caso di utilizzo del modello F24 "Semplificato" per il versamento dell'IMU, occorre compilare la sezione "MOTIVO DEL PAGAMENTO":
- con modalità analoghe a quanto sopra indicato in relazione al modello F24 "Ordinario";
- indicando altresì il codice "EL" nella colonna "Sezione".
Obblighi di trasmissione telematica dei modelli F24
Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66 (conv. L. 23.6.2014 n. 89), modificato dall'art. 7-quater co. 31 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), i contribuenti non titolari di partita IVA hanno l'obbligo di presentare in via telematica i modelli F24:
- con saldo a debito, ma con compensazioni;
- a saldo zero, per effetto della compensazione totale degli importi dovuti.
Nel primo caso, il modello F24 deve essere presentato mediante:
- i servizi telematici "F24 on line", "F24 web" e "F24 cumulativo", messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- oppure i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.
I modelli F24 a saldo zero devono invece essere presentati esclusivamente mediante i suddetti servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
La presentazione dei modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione è quindi possibile solo qualora:
- si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
- che effettuano versamenti di qualunque importo, senza compensazioni.
Codici tributo per il versamento dell'IMU
Con la ris. 12.4.2012 n. 35, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU.
Si riportano di seguito i codici che potranno essere utilizzati per il versamento dell'imposta.
Codice tributo
Descrizione
3912
IMU - Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE
3914
IMU - Imposta Municipale propria per i terreni - COMUNE
3916
IMU - Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918
IMU - Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
I suddetti codici tributo devono essere versati anche per il versamento dell'imposta municipale immobiliare (IMI) istituita dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la L. Prov. 19.4.2014 n. 3.
Codici tributo per il versamento dell'IMU relativa agli immobili del gruppo catastale "D"
A seguito delle novità apportate dalla L. 24.12.2012 n. 228, la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2013 n. 33 ha istituito i seguenti nuovi codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell'IMU per gli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale "D".
Codice tributo
Descrizione
3925
IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930
IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
Codici tributo per il versamento dell'IMIS della Provincia Autonoma di Trento
Con la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2015 n. 51 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare semplice (IMIS), di cui all'art. 1 della legge della Provincia Autonoma di Trento 30.12.2014 n. 14.
Codice tributo
Descrizione
3990
IMIS - Imposta immobiliare semplice su abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
3991
IMIS - Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati abitativi - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
3992
IMIS - Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
3993
IMIS - Imposta immobiliare semplice per aree edificabili - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
3994
IMIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni da accertamento - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
3995
IMIS - Imposta immobiliare semplice per interessi da accertamento - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
3996
IMIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
10.1.2 Versamento mediante bollettino postale
In alternativa al modello F24, il versamento dell'IMU può avvenire utilizzando l'apposito bollettino135 di conto corrente postale:
- che riporta il numero di conto corrente "1008857615", valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale; su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico;
- obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO IMU".
L'utilizzo del bollettino non consente però la compensazione degli importi da versare con crediti d'imposta o contributivi disponibili.
10.2 Importo minimo per l'obbligo di versamento
Ai sensi dell'art. art. 1 co. 168 della L. 27.12.2006 n. 296, l'IMU deve essere versata solo se il suo ammontare complessivo, dovuto al Comune per l'intera annualità, risulta superiore all'importo stabilito:
- dal Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 25 della L. 27.12.2002 n. 289 (recante "pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare");
- ovvero, qualora il Comune non vi abbia provveduto, dallo stesso art. 25 co. 4 della L. 289/2002 (attualmente, 12,00 euro).
Si ha riguardo all'imposta dovuta per l'intera annualità (vale a dire, se il versamento è eseguito in due rate, alla somma di acconto e saldo). Se è inferiore al minimo, l'importo della prima rata si recupera con il versamento a saldo. I Comuni possono deliberare limiti superiori (art. 17 co. 88 della L. 15.5.97 n. 127).
Le Linee Guida Min. Economia e Finanze 11.7.2012 hanno precisato che l'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili (in tal senso le risposte Min. Economia e Finanze 20.1.2014).
10.3 Versamenti ad enti incompetenti o di somme non dovute - Procedure di rimborso e di regolazione contabile
Con i co. 722 - 727 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) sono state previste particolari disposizioni in relazione ai versamenti dei tributi locali effettuati:
- ad enti incompetenti o in misura superiore al dovuto;
- a decorrere dall'anno di imposta 2012.
In attuazione di tale disciplina, con il DM 24.2.2016 sono state stabilite le modalità con le quali si eseguono le conseguenti procedure di riversamento, rimborso e regolazione contabile dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS136, che si ritiene utile riepilogare in questa sede, unitamente ad alcuni chiarimenti forniti dal Min. Economia e Finanze con la circ. 14.4.2016 n. 1/DF137.
Versamento ad un Comune incompetente
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato versamenti ad un Comune diverso da quello destinatario del tributo, l'ente locale che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve procedere al riversamento delle somme indebitamente percepite all'ente locale competente, entro 180 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Il contribuente, qualora si sia accorto dell'errore, deve inviare una comunicazione sia al Comune competente sia a quello incompetente indicando:
- gli estremi del versamento;
- l'importo versato;
- i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
- l'ente locale destinatario delle somme;
- l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.
Versamento in misura superiore al dovuto al Comune competente e/o allo Stato
Per i versamenti in misura superiore all'importo dovuto, il contribuente deve presentare istanza di rimborso all'ente locale:
- indicando il proprio codice IBAN (se lo possiede), oltre ai dati sopraelencati;
- entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (art. 1 co. 164 della L. 296/2006).
Tale istanza deve essere presentata all'ente locale anche nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza dell'ente locale e abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con un successivo versamento.
Entro 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e dopo averne appurato la fondatezza, l'ente locale deve provvedere al rimborso della quota di propria competenza.
Se le somme da rimborsare riguardano invece la quota dello Stato, la restituzione è effettuata da quest'ultimo; l'ente locale può comunque procedere al rimborso anche delle somme erroneamente versate allo Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'Economia e Finanze, al fine delle conseguenti regolazioni contabili.
Se non ci sono somme da restituire, come nel caso in cui sia stata versata all'ente locale una somma spettante allo Stato o viceversa, il contribuente può presentare al Comune una semplice comunicazione.