Le Casse professionali decidono sul saldo e stralcio

24.06.2019

Col Ddl. di conversione del decreto "crescita" (DL 34/2019), approvato venerdì dalla Camera e domani all'esame del Senato, sono state apportate alcune modifiche al saldo e stralcio.

Non solo è stato postergato, dal 30 aprile al 31 luglio, il termine per la presentazione della domanda ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma è stato risolto il problema relativo ai debiti delle Casse di previdenza professionale, in modo da salvaguardare l'autonomia di queste ultime.

Se la modifica è senz'altro condivisibile in ragione della menzionata autonomia delle Casse, essa finisce con il continuare a pregiudicare gli altri enti che, loro malgrado, devono "subire" gli effetti non del saldo e stralcio (circoscritto ai debiti IRPEF, IVA e IRAP) ma della rottamazione dei ruoli. Infatti, a ben vedere, si tratta di modifica che avrebbe dovuto essere prevista anche per la rottamazione.

Tornando al saldo e stralcio, la L. 145/2018 aveva previsto una definizione dei debiti derivanti da ruoli consegnati dal 2000 al 2017 inerenti a liquidazione automatica della dichiarazione, circoscritta ai ruoli intestati a persone fisiche.

Salvaguardata l'autonomia delle Casse

Anche gli omessi versamenti dei contributi previdenziali (con esclusione, quindi, degli accertamenti) dei lavoratori autonomi INPS e degli iscritti alle Casse di previdenza professionali rientrano nel c.d. saldo e stralcio.
Il saldo e stralcio, a differenza della rottamazione dei ruoli, prevede un più o meno consistente abbattimento del debito a titolo di capitale, in funzione dell'ISEE del debitore, calcolato su base familiare.

Ecco che, specie per questa ragione, le Casse professionali hanno sollevato aspre critiche, critiche che appaiono più che fondate, vista l'autonomia di queste ultime.
Addirittura, per "risolvere il problema", alcune Casse avevano affermato che non si può mai trattare di omessi versamenti, dovendo la Cassa sempre "accertare" la violazione; tesi, questa, all'evidenza pretestuosa, visto che pure per le Casse può sussistere la fattispecie del contributo semplicemente dichiarato ma non versato.

Salvaguardata l'autonomia delle Casse

Il legislatore, in sede di conversione del DL 34/2019, ha risolto il problema, affermando che il saldo e stralcio, per le Casse professionali, opera solo se la Cassa, mediante apposita delibera, lo prevede.

Ma non solo.
Tale delibera deve essere, entro il prossimo 16 settembre, comunicata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Come si è anticipato, sarebbe opportuno non solo che ciò sia esteso alla rottamazione dei ruoli, ma che detta estensione riguardi tutti gli enti che hanno deciso di adottare il sistema del ruolo, ignari del fatto che il legislatore, senza nemmeno "sentirli", avrebbe poi potuto prevedere lo stralcio di sanzioni e interessi di mora.

Ciò vale, ad esempio ma non solo, per Comuni e Regioni.
Vero è che la rottamazione, a differenza del saldo e stralcio, non prevede alcun abbattimento del capitale, ma è del pari vero che le sanzioni sono sempre somme dovute all'ente di appartenenza.

Per questa ragione, alcune Casse professionali, in modo forse discutibile, hanno previsto, nel loro regolamento, che le prestazioni pensionistiche saranno erogate solo se il contribuente ha assolto gli obblighi di pagamento non solo dei contributi ma anche degli "accessori", laddove per "accessori" si intendono le sanzioni.

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