Nuovi termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni
La Scheda analizza i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP e di versamento delle imposte da esse derivanti, così come riscritti in sede di conversione del DL 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita") in modo transitorio per i versamenti e strutturale per le dichiarazioni, alla luce dei chiarimenti finora emanati dall'Agenzia delle Entrate.
1premessa
Il DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. "Decreto Crescita"), ha previsto:
- la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo 30.6.2019 - 30.9.2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 12-quinquies co. 3 - 4);
- la proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP (art. 4-bis co. 2).

2proroga per il 2019 dei termini per i versamenti
La proroga al 30.9.2019 riguarda i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:
- che scadono nel periodo 30.6.2019 - 30.9.2019;
- a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.
A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore3, l'intervento di quest'anno si presenta più ampio, in quanto ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo 30.6.2019 - 30.9.2019.
Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest'anno, in deroga alle scadenze ordinarie.
2.1 possibilità di VERSAMENTO AL 30.10.2019 CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%
L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 1.8.2019 n. 71, ha chiarito che i soggetti che beneficiano della proroga al 30.9.2019 possono effettuare i versamenti anche entro il 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,4% per il differimento di 30 giorni ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.
Prima di tale chiarimento, l'orientamento era invece quello di ritenere che il termine prorogato del 30.9.2019 "assorbisse" la possibilità di differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%4.
2.2 termini a regime
Rimangono comunque fermi i termini a regime. Per quanto riguarda le imposte dirette e l'IRAP, essi si rinvengono nell'art. 17 del DPR 435/2001, in base al quale:
- in relazione alle persone fisiche e alle società di cui all'art. 5 del TUIR, il saldo dovuto è versato entro il 30 giugno dell'anno in cui scadono i termini per la presentazione della relativa dichiarazione5;
- per le società di capitali, le imposte (IRES ed eventuali addizionali e imposte sostitutive) sono versate a saldo entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta al quale si riferiscono6.
Con riferimento a tali ultimi soggetti:
- se essi approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi (rectius, 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, il saldo è versato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- se il bilancio non è approvato nel termine stabilito per legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
In ogni caso, è salva la possibilità di differire il versamento al 30° giorno successivo, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
2.3 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
La proroga al 30.9.2019 (ovvero al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%) dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo 30.6.2019 - 30.9.2019, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
2.3.1 Soggetti IRES con termini di versamento scadenti tra il 30.6.2019 e il 30.9.2019
La proroga contenuta nel "Decreto Crescita" riguarda i versamenti che scadono nel periodo 30.6.2019 - 30.9.2019.
Pertanto, la proroga in esame riguarda anche i soggetti IRES che rispettano le suddette condizioni e che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2019 per effetto:
- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2018 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.3.2018 - 28.2.2019).
Ad esempio, una srl "solare" che svolge un'attività per la quale è stato approvato l'ISA, che dichiara 3 milioni di ricavi e ha approvato il bilancio 2018 il 24.6.2019:
- ha come termini ordinari di versamento il 31.7.2019 o il 30.8.2019 (con la maggiorazione dello 0,4%);
- può quindi beneficiare della proroga al 30.9.2019 (ovvero al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%).
2.3.2 Soci di società e associazioni "trasparenti"
La disposizione del "Decreto Crescita" stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
2.3.3 Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA
Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64, possono beneficiare della proroga in esame tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018:
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:
- la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività (un esempio è rappresentato dalle holding di partecipazione "pure", con codice ATECO 64.20.00, con riferimento al quale non è stato approvato l'ISA per il periodo d'imposta 2018);
- in caso di approvazione dell'ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro7.
Possono quindi beneficiare del maggior termine del 30.9.2019 (ovvero del 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%) anche le imprese e i lavoratori autonomi che, dichiarando ricavi o compensi di importo inferiore alla soglia, possono beneficiare di cause di esclusione dagli ISA e non applicare, quindi, concretamente tale metodologia statistica (es. contribuenti in regime forfetario, esclusi tout court, ovvero contribuenti con periodi d'imposta in cui è iniziata o cessata l'attività, o in cui sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa).
Trattasi, per inciso, di un'impostazione che ricalca quella emersa in sede di precedenti provvedimenti di proroga dei termini, in relazione ai soggetti con studi di settore8.
Soggetti che svolgono attività agricole
Con la risposta a interpello 2.8.2019 n. 330, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'ambito applicativo soggettivo degli ISA riguarda gli esercenti "attività di impresa, arti o professioni", per tali intendendosi esclusivamente i soggetti che dichiarano redditi d'impresa di cui all'art. 55 del TUIR oppure redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni di cui all'art. 53 del medesimo TUIR.
Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA, e possono conseguentemente beneficiare della proroga dei versamenti, solo quando dichiarano redditi d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR;
- la proroga non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI)9.
Pertanto, come evidenziato in dottrina10:
- la proroga non è applicabile alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali, che svolgono attività agricole rientranti nel reddito agrario ex art. 32 del TUIR;
- la proroga è invece applicabile alle snc, alle sas, alle società di capitali e cooperative, in quanto, ai sensi degli artt. 55 co. 2 lett. c) e 81 del TUIR, tali soggetti sono titolari di reddito d'impresa anche in relazione all'esercizio di attività agricole nei limiti dell'art. 32 del TUIR e anche qualora abbiano esercitato l'opzione per la determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 32 del TUIR11.
In relazione al settore agricolo sono infatti stati approvati gli ISA AA01S - Coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali e AA02S - Produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi12, che riguardano quindi i soggetti che esercitano attività agricole dichiarando redditi d'impresa (art. 55 del TUIR). Sotto il profilo degli adempimenti ISA, poi, se tali soggetti determinano il reddito d'impresa derivante dall'attività agricola con criteri forfetari, opera una causa di esclusione che li esonera dalla presentazione del relativo modello (cfr. istruzioni ai modelli ISA - Parte generale)13.
2.3.4 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale
In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, la proroga in esame sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell'IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).
Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata14.
In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l'applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.
2.3.5 Contribuenti "estranei" agli ISA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:
- dell'1.7.2019 (in quanto il 30.6.2019 è domenica), senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del 31.7.2019 (30 giorni successivi all'1.7.2019), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario15.
2.4 versamenti che rientrano nella proroga
Rientrano nella proroga al 30.9.2019 (ovvero al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%), prevista dal "Decreto Crescita", i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono nel periodo 30.6.2019 - 30.9.2019.
Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:
- a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.
Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:
- il saldo 2018 e l'eventuale primo acconto 2019 dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;
- il saldo 2018 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2018 e l'eventuale acconto 2019 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2018 e l'eventuale primo acconto 2019 della "cedolare secca sulle locazioni";
- il saldo 2018 e l'eventuale primo acconto 2019 dell'imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011) o il regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, ad esempio:
- l'imposta sostitutiva sui "capital gain" in regime di dichiarazione;
- l'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio al 31.12.2018, ed eventualmente per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, ai sensi dell'art. 1 co. 945 della L. 30.12.2018 n. 145;
- l'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie;
- il saldo 2018 e l'eventuale primo acconto 2019 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE).
Questo primo esempio riguarda una persona fisica, soggetta agli ISA, la cui dichiarazione riferita al 2018 presenta debiti per il saldo dell'IRPEF, delle addizionali locali e dell'IVAFE e acconti per l'IRFEF, l'addizionale comunale e l'IVAFE16.
La persona ha optato per l'estromissione dell'immobile della propria impresa individuale ai sensi dell'art. 1 co. 66 della L. 145/2018.
Imposta
Termine originario
Termine prorogato
IRPEF (saldo)
1.7.2019 o 31.7.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
30.9.2019 o 30.10.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
IRPEF (primo acconto)
1.7.2019 o 31.7.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
30.9.2019 o 30.10.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
IRPEF (secondo acconto)
2.12.2019
2.12.2019
Addizionali regionale
e comunale (saldo)
1.7.2019 o 31.7.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
30.9.2019 o 30.10.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
Addizionale comunale (acconto)
1.7.2019 o 31.7.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
30.9.2019 o 30.10.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
IVAFE (saldo)
1.7.2019 o 31.7.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
30.9.2019 o 30.10.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
IVAFE (primo acconto)
1.7.2019 o 31.7.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
30.9.2019 o 30.10.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
IVAFE (secondo acconto)
2.12.2019
2.12.2019
Imposta sostitutiva estromissione (prima rata)
2.12.2019
2.12.2019
Imposta sostitutiva estromissione (seconda rata)
16.6.2020
16.6.2020
Nel caso in esame, sono prorogati al 30.9.2019 (ovvero al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%) i termini, originariamente previsti all'1.7.2019 (in quanto il 30.6.2019 cadeva di domenica) e al 31.7.2019 (30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,4%), per il versamento del saldo e del primo acconto dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell'IVAFE (imposta per il cui versamento si applicano, per espressa disposizione di legge, le disposizioni previste per l'IRPEF).
Diversamente, i termini di versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze per l'estromissione hanno scadenze proprie, non legate a quelle delle imposte sui redditi, per cui non sono oggetto di proroga, neanche nell'ipotesi astratta in cui esse fossero cadute nell'arco temporale previsto dall'art. art. 12-quinquies co. 3 del DL 34/2019.
In questo secondo esempio si considerano, invece, i termini di versamento di una società d capitali con riferimento al periodo d'imposta 1.10.2017 - 30.9.2018 (il bilancio è stato approvato nel gennaio del 2019)17.
Imposta
Termine originario
Termine prorogato
IRES (saldo)
1.4.2019 o 2.5.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
1.4.2019 o 2.5.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
IRES (primo acconto)
1.4.2019 o 2.5.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
1.4.2019 o 2.5.2019
(con la maggiorazione
dello 0,4%)
IRES (secondo acconto)
2.9.2019
2.9.2019
In assenza, allo stato attuale, di indicazioni e chiarimenti specifici sul punto, a meno di una successiva apertura interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, infatti, appare prudenziale, per il versamento del secondo acconto IRES 2018/2019, mantenere il termine di legge del 2.9.2019 (in quanto il 31 agosto cadeva di sabato), senza beneficiare della proroga (a rigore, infatti, non si tratta di un versamento "risultante dalla dichiarazione").
2.4.1 Versamento dell'IVA per l'adeguamento agli ISA
La proroga al 30.9.2019 (ovvero al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%) si applica anche al versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Ai sensi dell'art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2.4.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti
In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 30.9.2019 (ovvero del 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%) si applica anche al versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.
Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.
Soci di srl "non trasparenti"
Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento al 30.9.2019 (ovvero al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%) dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:
- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di "trasparenza fiscale".
Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli ISA. Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Contributi alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri
La proroga al 30.9.2019 (ovvero al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%) si applica anche alla contribuzione dovuta alla Cassa Geometri. In relazione ai geometri, infatti:
- la liquidazione dei contributi dovuti avviene mediante la compilazione del quadro RR, sezione III, del modello REDDITI PF 2019;
- le relative scadenze di versamento sono, come regola generale, unificate con quelle fiscali.
Contributi ad altre Casse di previdenza professionali
Con riferimento invece alle altre Casse di previdenza professionali, ai fini delle scadenze per i versamenti contributivi non è prevista un'automatica applicazione dei termini stabiliti ai fini fiscali.
Tuttavia, la necessità di valutare un eventuale adeguamento agli ISA e la proroga dei versamenti fiscali disposta dal "Decreto Crescita" hanno fatto sì che varie Casse professionali abbiano deliberato proroghe dei termini per i versamenti contributivi o "periodi di tolleranza" senza applicazione di sanzioni e interessi.
Al riguardo, occorre quindi fare riferimento alle decisioni eventualmente assunte dalla Cassa professionale di competenza18.
2.4.3 Versamento del saldo IVA 2018
I soggetti passivi IVA possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il 2018 (derivante dal modello IVA 2019), se non effettuato entro il termine ordinario del 18.3.2019 (in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), entro:
- l'1.7.2019 (in quanto il 30 giugno cadeva di domenica), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019;
- oppure il 31.7.2019, applicando l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 e fino all'1.7.2019.
Il "Decreto Crescita" prevede espressamente che la proroga al 30.9.2019 si applichi anche ai versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA.
Pertanto, i soggetti che non hanno versato il saldo IVA 2018 entro il 18.3.2019 e che rientrano nell'ambito applicativo della proroga possono beneficiare del differimento al 30.9.2019 anche per il versamento del saldo IVA.
Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20 (§ 8.1) ha chiarito che l'applica-zione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019 deve avvenire solo fino al 30.6.2019, e non fino al 30.9.2019. Richiamando la precedente ris. 21.6.2012 n. 69, è stato quindi confermato il principio secondo cui "la proroga è gratuita", principio peraltro già evincibile in base ai chiarimenti contenuti nella ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2019 n. 71 in relazione al versamento delle rate che sca-drebbero entro il 30.9.2019.
Secondo quanto chiarito dalla suddetta ris. 71/2019, deve ritenersi che anche il saldo IVA 2018 possa essere versato entro il 30.10.2019, applicando l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% all'importo dovuto già maggiorato delle suddette maggiorazioni mensili dello 0,4%.
2.4.4 Versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio
Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 30.9.2019 (ovvero al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%), ricorrendone le condizioni.
2.5 Opzione per la rateizzazione dei versamenti
La proroga disposta del "Decreto Crescita" ha effetti anche in caso di opzione per la rateizzazione dei versamenti di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97.
Al riguardo, importanti chiarimenti sono stati forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2019 n. 71.
2.5.1 Rateizzazione da parte dei contribuenti titolari di partita IVA
Come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 71/2019, in caso di opzione per la rateizzazione dei versamenti, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, le rate scadono:
- il 30.9.2019;
- il 16.10.2019, con applicazione degli interessi dello 0,18%;
- il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,51%.
Se ci si avvale del versamento differito al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%, le rate si riducono a due, scadenti:
- il 30.10.2019;
- il 18.11.2019, con applicazione degli interessi dello 0,18%.
Nella seguente tabella si riepilogano i "piani di rateizzazione" da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che beneficiano della proroga.
Contribuenti titolari di partita IVA
Numero rata
Scadenza
Interessi
Scadenza (*)
Interessi
1
30.9.2019
0
30.10.2019
0
2
16.10.2019
0,18%
18.11.2019
0,18%
3
18.11.2019
0,51%
(*) Maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,4% a titolo di interessi corrispettivi
2.5.2 Rateizzazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA
In caso di rateizzazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, invece, le rate scadono:
- il 30.9.2019;
- il 31.10.2019, con applicazione degli interessi dello 0,33%;
- il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,66%.
Se ci si avvale del versamento differito al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%, la ris. Agenzia delle Entrate 71/2019 ha precisato che le rate rimangono tre, scadenti:
- il 30.10.2019;
- il 31.10.2019, senza applicazione di interessi;
- il 2.12.2019, con applicazione degli interessi dello 0,33%.
Nella seguente tabella si riepilogano i "piani di rateizzazione" da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA che beneficiano della proroga.
Contribuenti non titolari di partita IVA
Numero rata
Scadenza
Interessi
Scadenza (*)
Interessi
1
30.9.2019
0
30.10.2019
0
2
31.10.2019
0,33%
31.10.2019
0
3
2.12.2019
0,66%
2.12.2019
0,33%
(*) Maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,4% a titolo di interessi corrispettivi
2.5.3 Mantenimento del precedente "piano di rateizzazione"
L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 71/2019, ha chiarito che è comunque possibile non avvalersi della proroga, mantenendo il precedente "piano di rateazione".
In tale caso, entro il 30.9.2019 vanno versate:
- le prime quattro rate, senza interessi;
- qualora ci si avvalga del differimento di 30 giorni ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, le prime tre rate, senza la maggiorazione dello 0,4% e degli interessi.
Indicazione delle singole rate
In tutti i casi, l'Agenzia sottolinea che è necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero della rata che viene versata.
Non è quindi possibile indicare in un unico rigo del modello F24 l'importo complessivo delle rate che vengono versate, ma occorre compilare un rigo per ciascuna rata evidenziando il relativo numero (es. "0106", "0206", ecc.).
2.5.4 Versamenti senza un "piano di rateizzazione"
La ris. 71/2019 ha infine precisato che qualora, entro il termine del 30.9.2019, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l'obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre, senza interessi.
3proroga a regime dei termini di presentazione telematica delle dichiarazioni
L'art. 4-bis co. 2 del DL 34/2019 ha modificato l'art. 2 del DPR 322/98, stabilendo il differimento del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:
- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari";
- dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".
A differenza della proroga dei versamenti, i nuovi termini per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP si applicano:
- in relazione a tutti i contribuenti (indipendentemente dal fatto che essi applichino o meno gli ISA);
- a regime (e non solo, quindi, per le dichiarazioni da presentare nel 2019).
Decorrenza
I nuovi termini si applicano già in relazione ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.
Nei confronti dei contribuenti "solari", pertanto, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d'imposta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).
3.1 Termini di presentazione modificati
L'intervento del DL 34/2019 riguarda i termini di cui all'art. 2 co. 1 e 2 del DPR 322/98, aventi ad oggetto i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP rispettivamente delle persone fisiche e delle società di persone e soggetti equiparati, nonché dei soggetti IRES. Per effetto delle modifiche introdotte:
- le dichiarazioni delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati19 sono presentate in via telematica entro il 30 novembre (e non più entro il 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta20;
- le dichiarazioni dei soggetti IRES, le quali hanno termine mobile, sono presentate in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo (e non più del nono) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
È opportuno ribadire che tali termini sono a regime, e non sono quindi previsti in via transitoria per le sole dichiarazioni da presentare nel 2019.
3.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE NON MODIFICATI
Non vengono invece modificati i termini previsti per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di:
- liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 5 del DPR 322/98);
- trasformazione, fusione e scissione (art. 5-bis del DPR 322/98).
In tali casi, pertanto, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni rimane fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo al previsto "evento".
3.2.1 Liquidazione volontaria
Dichiarazione del periodo "ante liquidazione"
Secondo l'art. 5 co. 1 del DPR 322/98, la dichiarazione del periodo "ante liquidazione" è presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento (per le società di capitali si fa riferimento alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione assembleare di messa in liquidazione o della dichiarazione degli amministratori di presa d'atto della sussistenza di una causa di scioglimento ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.).
Tale termine non è stato modificato dal DL 34/2019 per cui, ad esempio, la srl che ha iscritto nel Registro delle imprese la delibera assembleare di scioglimento anticipato il 20.11.2018 deve continuare a presentare la dichiarazione del periodo 2018 "ante liquidazione" entro il 31.8.2019 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, a norma dell'art. 5 co. 1 del DPR 322/98), e non può quindi beneficiare del maggior termine del 31.10.2019.
Dichiarazioni dei periodi intermedi
A norma dell'art. 5 co. 3 del DPR 322/98, le dichiarazioni dei periodi intermedi di liquidazione sono presentate nei termini previsti dall'art. 2 dello stesso DPR 322/98, modificati a regime.
Pertanto, la dichiarazione del 2018 "post liquidazione" deve essere presentata entro il 30.11.201921 (e non, quindi, entro il 30.9.2019); se la liquidazione si protrae per tutto il 2019, la dichiarazione del 2019 "solare" è presentata entro il 30.11.2020.
Dichiarazione "finale"
Secondo l'art. 5 co. 1 ultimo periodo del DPR 322/98, la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione è presentata entro 9 mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto.
Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 6.7.2010 n. 66, a questi fini deve farsi riferimento, più correttamente, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura della liquidazione (la risoluzione, inoltre, considera quale data finale della liquidazione quella della cancellazione dal Registro delle imprese).
Continuando l'esemplificazione di cui sopra, se la società venisse cancellata dal Registro delle imprese il 12.12.2020, la dichiarazione finale, riferita a tutto il periodo di liquidazione 20.11.2018 - 12.12.2020 (e non solo, quindi, al periodo 1.1.2020 - 12.12.2020) è presentata entro il 30.9.2021 (e non entro il 12.9.2021 come afferma testualmente la norma).
Scioglimento delle società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54 (§ 5), in caso di scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e continuazione dell'attività da parte del socio superstite in forma individuale:
- la società presenta la propria dichiarazione dei redditi per l'ultimo periodo d'imposta chiuso allo scadere del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci;
- il socio superstite, che prosegue l'attività in qualità di imprenditore individuale, dichiara il reddito d'impresa prodotto nel residuo periodo dell'anno in cui si ha lo scioglimento della società, utilizzando il modello REDDITI PF.
Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 30.7.2008 n. 329, tali dichiarazioni sono presentate nei termini di cui all'art. 2 del DPR 322/98 (modificati dal DL 34/2019).
Se, ad esempio, la società rimane a socio unico in data 9.11.2017, la stessa si è sciolta se la pluralità dei soci non è stata ricostituita entro il 9.5.2018.
Se il socio superstite prosegue l'attività in forma individuale:
- la società presenta la dichiarazione relativa al periodo 1.1.2018 - 9.5.2018 entro il maggior termine del 30.11.201922;
- l'ex socio che prosegue l'attività presenta, sempre entro il maggior termine del 30.11.201923, il modello REDDITI PF 2019 per dichiarare il reddito d'impresa prodotto in forma individuale nel periodo 10.5.2018 - 31.12.2018.
Cessazione delle società di persone senza procedimento formale di liquidazione
Secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate24, gli obblighi dichiarativi di una società di persone sciolta senza intraprendere la formale procedura di liquidazione devono essere assolti nei termini ordinari ex art. 2 del DPR 322/98.
Quindi, se la società di persone si è sciolta senza procedura di liquidazione il 15.7.2018, la dichiarazione del 2018 è presentata entro il 30.11.201925.
3.2.2 Trasformazione
A norma dell'art. 5-bis co. 1 del DPR 322/98, in caso di trasformazione di una società non soggetta all'IRES in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.
Se, quindi, la trasformazione di una snc in srl ha effetto, ad esempio, dal 17.10.2019, la dichiarazione del periodo d'imposta 1.1.2019 - 16.10.2019 è presentata entro il 31.7.2020, senza quindi novità rispetto al passato.
È invece presentata nei termini ordinari (quindi, entro il 30.11.2020) la dichiarazione del periodo "post trasformazione".
Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione del periodo anteriore a quello in cui ha effetto la trasformazione
L'intervento del DL 34/2019 esplica un'efficacia "indiretta" con riferimento al soggetto materialmente tenuto alla presentazione della dichiarazione del periodo anteriore a quello in cui ha effetto l'operazione.
Data di efficacia giuridica dell'operazione
Soggetto tenuto alla presentazione
della dichiarazione
Prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta anteriore
Società trasformata
Dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta anteriore
Società trasformanda
Sempre prendendo a riferimento l'esempio precedente, la dichiarazione del periodo d'imposta 2018 della snc è presentata entro il 30.11.201926, data alla quale la società è già una srl (l'operazione ha effetto dal 17.10.2019); è quindi la srl ad assolvere materialmente l'obbligo, indicando nel frontespizio i dati della società trasformanda (snc).
In assenza delle modifiche del DL 34/2019, l'obbligo sarebbe invece stato assunto dalla stessa snc (la società, infatti, ha tale forma giuridica alla data - 30.9.2019 - in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione senza le modifiche in commento).
3.2.3 Fusione
Dichiarazione del periodo "ante fusione"
Secondo l'art. 5-bis co. 2 del DPR 322/98, la dichiarazione del periodo "ante fusione" è presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto l'operazione.
Il termine non è stato modificato dal DL 34/2019 per cui, ad esempio, se l'atto di fusione è iscritto nel Registro delle imprese il 17.10.2019, la dichiarazione del periodo 1.1.2019 - 16.10.2019 è presentata entro il 31.7.2020, senza quindi novità rispetto al passato27.
Opzione per la retrodatazione
Obblighi dichiarativi
Fusioni non retrodatate
Dichiarazione autonoma per il periodo "ante fusione" dell'incorporata, da presentare (da parte dell'incorporante) entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di efficacia giuridica dell'operazione
Fusioni retrodatate
Nessuna dichiarazione autonoma: il risultato del periodo "ante fusione" confluisce in quello, unitario, dell'incorporante presentato per l'esercizio considerato nella sua interezza
È invece presentata nei termini ordinari (quindi, entro il 30.11.2020) la dichiarazione del periodo "post fusione".
Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione del periodo anteriore a quello in cui ha effetto la fusione
Come per la trasformazione, l'intervento del DL 34/2019 esplica un'efficacia "indiretta" con riferimento al soggetto materialmente tenuto alla presentazione della dichiarazione del periodo anteriore a quello in cui ha effetto la fusione.
Data di efficacia giuridica dell'operazione
Soggetto tenuto alla presentazione
della dichiarazione
Prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta anteriore
Società incorporante, che presenta la dichiarazione per conto della società incorporata, estinta
Dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta anteriore
Società incorporata, ancora in vita alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione
Sempre prendendo a riferimento l'esempio precedente, la dichiarazione del periodo d'imposta 2018 dell'incorporata è presentata entro il 30.11.201928, data alla quale l'incorporata è estinta; è quindi l'incorporante ad assolvere materialmente l'obbligo, indicando nel frontespizio i dati della società incorporata.
In assenza delle modifiche del DL 34/2019, l'obbligo sarebbe invece stato assunto dalla stessa incorporata (la società, infatti, sarebbe stata ancora in vita al 30.9.2019, data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione senza le modifiche in commento).
3.3 Adempimenti "collegati" alla presentazione delle dichiarazioni
Per effetto della proroga in esame, sono conseguentemente differite anche le scadenze relative agli adempimenti "collegati" al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o IRAP.
Senza pretesa di esaustività, nella tabella che segue sono evidenziati gli effetti dello spostamento di 2 mesi dei termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni sui principali adempimenti collegati (i termini indicati sono quelli effettivi, prorogati al primo giorno lavorativo successivo se il termine legale cade di sabato o di domenica).
Adempimento
Termine
Presentazione degli interpelli probatorio, anti abuso
e disapplicativo riferiti al periodo d'imposta 2018, se si intende conoscere il responso dell'Agenzia delle Entrate entro
il termine di presentazione della dichiarazione
2.8.201929
Presentazione
degli interpelli ordinari riferiti al periodo d'imposta 2018, se si
intende conoscere il responso dell'Agenzia delle Entrate
entro il termine di presentazione della dichiarazione
3.9.201930
Presentazione degli interpelli ordinario, probatorio, anti abuso
e disapplicativo riferiti al periodo d'imposta 2018
2.12.2019
Trasmissione telematica delle dichiarazioni
"correttive nei termini" relative al 2018
2.12.2019
Trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative relative al 2017 (modelli REDDITI 2018), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (es. ravvedimento con sanzione ridotta ad 1/8 per l'infedele dichiarazione, compensazione "ordinaria" del credito)
2.12.2019
Comunicazione
delle opzioni o delle revoche dei regimi di determinazione dell'imposta
o dei regimi contabili attraverso la presentazione del quadro VO
unitamente al modello REDDITI 2019,
per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione
annuale IVA 2019 (relativa al 2018)
2.12.2019
Regolarizzazione degli adempimenti di natura formale propedeutici
alla fruizione di benefici di natura fiscale o all'accesso
a regimi fiscali opzionali (c.d. "remissione in bonis")
2.12.2019
Compilazione del registro dei beni ammortizzabili
2.12.2019
Annotazioni sui registri IVA ai fini della determinazione
del reddito delle imprese in contabilità semplificata (DM 2.5.89)
2.12.2019
Trasmissione telematica delle dichiarazioni REDDITI 2019 "tardive",
le quali non si considerano però omesse ai sensi
dell'art. 2 co. 7 del DPR 322/98
2.3.2020 (90 giorni dal termine del 2.12.2019
di presentazione della dichiarazione dei redditi)
Trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative relative al 2018 (modelli REDDITI PF 2019), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro i 90 giorni successivi (es. ravvedimento con sanzione ridotta a 258,00 euro per la presentazione con il quadro RW originariamente omesso)
2.3.2020 (90 giorni dal termine del 2.12.2019
di presentazione della dichiarazione dei redditi)
Redazione e sottoscrizione dell'inventario
2.3.2020 (3 mesi dal termine del 2.12.2019
di presentazione della dichiarazione dei redditi)
Stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici
o elettronici (art. 7 co. 4-ter e 4-quater del DL 10.6.94 n. 357,
conv. L. 8.8.94 n. 489)31
2.3.2020 (3 mesi dal termine del 2.12.2019
di presentazione della dichiarazione dei redditi)
Conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, ai sensi del DM 17.6.201432
2.3.2020 (3 mesi dal termine del 2.12.2019
di presentazione della dichiarazione dei redditi)