Passaggio tra regimi - Effetti ai fini degli acconti delle imposte sostitutive - Profili critici
Nel caso di passaggio tra regimi fiscali da un anno all'altro o in corso d'anno (laddove tale evenienza sia possibile), occorre domandarsi se gli acconti d'imposta siano, o meno, dovuti e, in caso affermativo, in quale misura. Sulla questione, non constano ad oggi interventi di fonte ufficiale e occorre quindi rifarsi ai principi generali.

Transito da un regime agevolato a quello ordinario
Si consideri un contribuente che ha fruito del regime di vantaggio (ex DL 98/2011) o di quello forfetario (ex L. 190/2014)
fino al periodo d'imposta 2018, essendone fuoriuscito a partire dal
2019, periodo dal quale viene applicato un regime ordinario di
determinazione del reddito.
In questo caso, dal momento che per il
2019 non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro
LM del modello REDDITI PF 2020 (come conseguenza della fuoriuscita del
contribuente dai regimi agevolati), si ritiene che in tale anno non sia
dovuto alcun importo a titolo di acconto delle imposte sostitutive.
Potrebbe
invece risultare dovuto l'acconto IRPEF 2019, da corrispondere in due
rate o in un'unica soluzione, secondo le consuete modalità e con i
codici tributo propri dell'IRPEF.
In buona sostanza, ai fini del
calcolo dell'acconto IRPEF 2019 con il criterio storico, nessun rilievo
assume il reddito che è stato assoggettato ad imposta sostitutiva nel
2018. Invece, qualora l'acconto IRPEF 2019 fosse determinato con il
criterio previsionale, il reddito che, nel 2019, derivasse dall'attività
d'impresa o di lavoro autonomo per la quale nel 2018 si è applicato il
regime di vantaggio o forfetario andrebbe considerato nel reddito
complessivo IRPEF 2019 sul quale calcolare la relativa IRPEF presunta
2019, base di commisurazione dell'acconto 2019.
Applicazione del regime ordinario nel 2018 e adozione di un regime agevolato nel 2019
Nell'ipotesi
in cui, fino al 2018, si sia applicato un regime ordinario di calcolo
del reddito e, dal 2019, si adotti un regime agevolato (es. vantaggio o
forfetario), l'acconto IRPEF 2019 è dovuto soltanto a condizione che il
contribuente consegua, nel 2019, ulteriori redditi assoggettati a tale
imposta oltre a quelli che sconteranno l'imposta sostitutiva nel modello
REDDITI 2020. In assenza di ulteriori redditi, infatti, nel 2019 il
contribuente non è soggetto ad IRPEF e il relativo acconto non è dovuto.
Non
è in ogni caso dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva del regime
agevolato adottato, dal momento che l'imprenditore o il professionista è
soggetto d'imposta per la prima volta (in accordo con le regole dettate
per l'IRPEF dall'art. 1 co. 1 della L. 97/77, applicabili anche ai citati regimi agevolati). Infatti, nella C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983 si legge che "il presupposto dell'obbligo di versamento dell'acconto scaturisce dal fatto che il soggetto" rivesta "la qualità di contribuente nell'anno precedente: infatti l'acconto (...) viene commisurato all'imposta relativa all'anno decorso". In altre parole, "ai
fini dell'acconto la qualità di soggetto d'imposta deve sussistere
tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente".
Applicando
i citati principi al caso che qui interessa, appare chiaro che, ove il
2019 sia il primo anno in cui trova applicazione il regime agevolato,
per tale periodo d'imposta non sarà dovuto alcun acconto a titolo della
relativa imposta sostitutiva, posto che, nel 2018, il contribuente non
era soggetto ad essa, bensì all'IRPEF.
Transito dal regime di vantaggio a quello forfetario
Nel caso di passaggio diretto, da un anno all'altro, dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) a quello forfetario (ex L. 190/2014),
si ritiene che gli acconti delle due imposte sostitutive non vadano
versati, per le stesse ragioni evidenziate nel paragrafo precedente.
Infatti, nel 2019 il contribuente:
- non applica più il regime di vantaggio, con la conseguente esclusione dell'obbligo di versamento dell'acconto;
- è soggetto per la prima volta al regime forfetario e manca una "base storica" di riferimento per il calcolo.
Occorre
peraltro considerare che, all'interno del quadro LM, la liquidazione
delle due imposte sostitutive (vantaggio e forfetario) avviene
all'interno della medesima sezione, la III "Determinazione dell'imposta
dovuta".
Tale circostanza implica che la base di computo dell'acconto dell'imposta sostitutiva del regime forfetario (ex L. 190/2014)
sia indicata nel medesimo rigo (LM42, "Differenza") in cui è esposta la
base di computo dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio (ex DL 98/2011).
Per questo, non si può escludere che, in sede di liquidazione automatica (di cui all'art. 36-bis
del DPR 600/73), l'indicazione nel suddetto rigo del modello REDDITI
2019 PF di un importo pari o superiore a 52,00 euro dia luogo alla
notifica di un avviso bonario, in quanto interpretata come omesso
versamento dell'acconto 2019 dell'imposta sostitutiva del regime
forfetario, nonostante l'importo ivi esposto afferisca all'imposta
sostitutiva del regime di vantaggio relativa al 2018.
In questo caso,
è possibile domandare l'annullamento della comunicazione di
irregolarità attraverso i canali allo scopo previsti dall'Agenzia delle
Entrate (ad esempio, CIVIS), facendo constare che l'acconto non è dovuto
per le ragioni sopra esposte.
Ove, prudenzialmente, si decidesse di
versare comunque l'acconto, quale base di computo occorrerebbe assumere
l'importo del rigo LM42, che però, come sopra rilevato, attiene a una
diversa imposta sostitutiva, con il rischio di ulteriori contestazioni
in sede di liquidazione automatica.
Analoghe considerazioni sono
proponibili nel caso in cui il passaggio diretto dal regime di vantaggio
a quello forfetario avvenga in corso d'anno, come ammesso dalla
risposta a interpello Agenzia Entrate 14.5.2019 n. 140.
In
questo caso, può accadere che il transito avvenga dopo l'avvenuto
versamento della prima o della seconda o unica rata dell'acconto 2019
dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio.
Ricorrendo tale
ipotesi, gli acconti versati potranno essere scomputati dal saldo
dell'imposta sostitutiva del regime forfetario indicandoli nel rigo
LM45, colonna 2 del modello REDDITI 2020 PF (ammesso che la numerazione
dei righi rimanga la stessa).